85moon85

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti e grazie a chi saprà darmi qualche consiglio pratico.
Nel febbraio 2015 io e mio marito abbiamo acquistato un appartamento per il quale abbiamo usufruito dei benefici 1*casa e successivamente, nel novembre del 2018 abbiamo poi acquistato, sempre con la stessa agevolazione, un box autopertinenziale.
A febbraio 2020 ci trasferiremo fuori regione per lavoro e, sicuramente, almeno per un anno andremo in affitto, dove probabilmente trasferiremo anche le residenze.
L'intenzione è quella di locare la nostra prima casa in attesa di trovarne una da acquistare nella regione di destinazione (vendendo la prima).

1) per vendere insieme casa+box senza perdere agevolazione 1*casa, dovremmo attendere che siano passati 5anni anche dall'acquisto della pertinenza, visto che il box è stato acquistato successivamente?
2) cosa conviene fare dovendo prendere in affitto un nuovo appartamento in altr regione per andare incontro a meno tasse possibili?

Grazie a chi risponderà.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
1) per vendere insieme casa+box senza perdere agevolazione 1*casa, dovremmo attendere che siano passati 5anni anche dall'acquisto della pertinenza, visto che il box è stato acquistato successivamente?
se vendi e ricompri entro un anno dalla vendita non perdi le agevolazioni, ma avrai anche credito d'imposta. Se intendi locare la tua prima casa attenzione perchè vendere una casa occupata è molto piu difficile e ti penalizza economicamente ossia, in linea di massima, la casa occupata vale meno di una libera.

2) cosa conviene fare dovendo prendere in affitto un nuovo appartamento in altr regione per andare incontro a meno tasse possibili?

se intendi tasse sulla casa che lasci non c'è molto da fare: pagherai l'IMU come già detto. Dipende molto da cosa vuoi farne
 

plutarco

Membro Assiduo
Privato Cittadino
se vendi e ricompri entro un anno dalla vendita non perdi le agevolazioni, ma avrai anche credito d'imposta. Se intendi locare la tua prima casa attenzione perchè vendere una casa occupata è molto piu difficile e ti penalizza economicamente ossia, in linea di massima, la casa occupata vale meno di una libera.



se intendi tasse sulla casa che lasci non c'è molto da fare: pagherai l'IMU come già detto. Dipende molto da cosa vuoi farne
Però leggi questo estratto:

TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI: IRPEF O IMPOSTA SOSTITUTIVA?
Una volta determinata la plusvalenza da cessione di immobili, secondo la modalità appena vista, dobbiamo capire qual è la modalità di tassazione più conveniente.
La plusvalenza da cessione di immobili rappresenta, per il/i venditore/i, un reddito tassabile appartenente alla categoria “redditi diversi” (di cui all’articolo 67 del DPR n. 917/86).
Il contribuente può optare per due tipi tassazione.
TASSAZIONE ORDINARIA DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI
La plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili IRPEF (redditi da lavoro dipendente, pensione, etc).
La plusvalenza deve essere tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito IRPEF.
Questo a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23%.
In generale, quindi, maggiore è il tuo reddito imponibile IRPEF, minore è la convenienza per la scelta di questo tipo di tassazione per la tua plusvalenza.
Naturalmente a meno che tu non possa beneficiare in maniera rilevante di oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF.
TASSAZIONE SEPARATA DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI
Al momento della cessione, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un’imposta sostitutiva del 20%.
Questo tipo di tassazione è alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF indicata sopra.
In questo caso il Notaio effettuerà la funzione di sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per te per versarla all’Erario.
In questo caso la tassazione avviene su tutta la plusvalenza senza possibilità di riduzioni di valore.

Fonte: fiscomania.

Questa fattispècie non si rileva qualora l'immobile sia stato, per la maggior parte del tempo, adibito ad abitazione principale.
 
Ultima modifica:

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Questa fattispècie non si rileva qualora l'immobile sia stato, per la maggior parte del tempo, adibito ad abitazione principale.
Quindi non riguarda la postante, che ha comprato nel 2015 come prima casa, e si intende da quanto scritto, ha lì la residenza.
Quando la sposterà , avrà comunque adibito l'attuale immobile ad abitazione principale per la maggior parte del tempo !
2) cosa conviene fare dovendo prendere in affitto un nuovo appartamento in altr regione per andare incontro a meno tasse possibili?
Se l'intenzione è quella di vendere la casa attuale, vai in affitto nella nuova sede, metti in vendita la tua, e poi entro un anno dalla vendita comprerai la casa nuova.
Se affitti la tua casa attuale, venderla diventerà impossibile ( o quasi).
 

Daniele80

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se il garage è stato acquistato come pertinenza e le imposte sono state pagate quindi con aliquota agevolata prima casa, le regole sono le stesse dell'abitazione.

Quindi se vendi prima dei 5 anni senza ricomprare entro 12 mesi dal rogito di vendita perdi le agevolazioni prima casa.

Se porti altrove la residenza puoi perdere le agevolazioni prima casa.

Se affitti l'immobile e mantieni la tua residenza potresti mantenere le agevolazioni prima casa.

Se affitti l'immobile e porti altrove la residenza perdi le agevolazioni prima casa.

Se affitti l'immobile, porti altrove la residenza e vendi l'immobile locato sei soggetta a plusvalenza (oltre a perdere i benefici prima casa) se hai mantenuto la residenza per meno del 50% + 1 giorni del tempo totale in cui sei stata proprietaria.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Però leggi questo estratto:

TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI: IRPEF O IMPOSTA SOSTITUTIVA?
Una volta determinata la plusvalenza da cessione di immobili, secondo la modalità appena vista, dobbiamo capire qual è la modalità di tassazione più conveniente.
La plusvalenza da cessione di immobili rappresenta, per il/i venditore/i, un reddito tassabile appartenente alla categoria “redditi diversi” (di cui all’articolo 67 del DPR n. 917/86).
Il contribuente può optare per due tipi tassazione.
TASSAZIONE ORDINARIA DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI
La plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili IRPEF (redditi da lavoro dipendente, pensione, etc).
La plusvalenza deve essere tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito IRPEF.
Questo a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23%.
In generale, quindi, maggiore è il tuo reddito imponibile IRPEF, minore è la convenienza per la scelta di questo tipo di tassazione per la tua plusvalenza.
Naturalmente a meno che tu non possa beneficiare in maniera rilevante di oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF.
TASSAZIONE SEPARATA DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI
Al momento della cessione, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un’imposta sostitutiva del 20%.
Questo tipo di tassazione è alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF indicata sopra.
In questo caso il Notaio effettuerà la funzione di sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per te per versarla all’Erario.
In questo caso la tassazione avviene su tutta la plusvalenza senza possibilità di riduzioni di valore.

Fonte: fiscomania.

Questa fattispècie non si rileva qualora l'immobile sia stato, per la maggior parte del tempo, adibito ad abitazione principale.
non è il caso in questione essendo una prima casa
 

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