cafelab

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La Cassazione (scarica la sentenza qui) ha rinvenuto gli estremi di truffa a carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»

A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.

Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.

Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.

La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.

Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.

articolo originale:
Compravendita, APE non conforme: colpito venditore in Cassazione
 

Airmax

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Trattasi di caso particolare, perché il venditore nella fattispecie è anche costruttore.
Se non ho compreso male l'articolo, il venditore in quanto anche Direttore dei Lavori, in questo caso coincide con il costruttore, ma credo che a questo punto conti anche per le ristrutturazioni soprattutto quando non ci si avvale di un Architetto/o altro Tecnico come Direttore dei Lavori che si assuma le sue responsabilità, soprattutto quando uno del mestiere si ristrutturi da solo casa per venderla.

Nel caso il Direttore dei Lavori sia una persona diversa dal Venditore, probabilmente la gran parte di responsabilità va sul primo.

In soldoni credo che chi fa da se fa per tre, risparmia ma si assume tutti i rischi.
 

cafelab

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temo che dovrai rileggerlo perchè è proprio il contrario :^^:
dalle tue parole non conosci bene gli ambiti di competenza e di responsabilità di committente, direttore dei lavori e impresa esecutrice
non ci può essere coincidenza fra impresa esecutrice edirettore dei lavori
 

Airmax

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Privato Cittadino
non ci può essere coincidenza fra impresa esecutrice edirettore dei lavori
Infatti è tra committente e direttore dei lavori che può esserci coincidenza.
infatti io non ho parlato di impresa esecutrice ma il costruttore, quindi il committente.
Se non ho compreso male l'articolo, il venditore in quanto anche Direttore dei Lavori, in questo caso coincide con il costruttore

dalle tue parole non conosci bene gli ambiti di competenza e di responsabilità di committente, direttore dei lavori e impresa esecutrice
Io alcuni mesi fa mi ero ben informato dato che stavo per imbarcarmi in una nella ristrutturazione, quindi credo che qualcosa ne ho capito.
Mi sa che sei tu che non hai capito o quello che ho scritto o la sentenza.

La sentenza dice che il costruttore quindi il committente, quindi il venditore sapeva dei materiali scarsi quindi sapeva che l'APE non corrispondeva al reale.
Invece di prendere le persone per idiote a prescindere leggiamo grazie.
 

cafelab

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mai permesso di dare dell'idiota a nessuno

No che non ci può essere coincidenza fra committente e direttore dei lavori,
semmai il committente può essere responsabile dei lavori

vedi dove sbagli è qui

Nel caso il Direttore dei Lavori sia una persona diversa dal Venditore, probabilmente la gran parte di responsabilità va sul primo.

e invece no, il DL ha compiti di alta sorveglianza sulle attività dell'impresa, se trova irregolarità lo comunica al committente o in casi gravi alla pubblica amministrazione, ma l'impresa è tenuta comunque a lavorare a regola d'arte, controlli o meno.

La prima responsabilità è sempre del committente che ha dei compiti di sorveglianza, volendo può delegarli al responsabile dei lavori (discorso lungo), ma se l'impresa non lavora come dovrebbe, infrange la legge o succede qualche disgrazia la responsabilità è dell'impresa in primis e del committente a cui si potrebbe anche imputare di avere scelto una impresa inadeguata.

Gli piacerebbe al costruttore (impresa esecutrice) scaricare le proprie responsabilità su un altro! E' proprio per questo che sono arrivati in cassazione, il costruttore c'ha provato a scaricare la responsabilità sul tecnico, ma la responsabilità è sua, è stato ribadito.
 

Airmax

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Privato Cittadino
mai permesso di dare dell'idiota a nessuno

No che non ci può essere coincidenza fra committente e direttore dei lavori,
semmai il committente può essere responsabile dei lavori

vedi dove sbagli è qui e invece no, il DL ha compiti di alta sorveglianza sulle attività dell'impresa, se trova irregolarità lo comunica al committente o in casi gravi alla pubblica amministrazione, ma l'impresa è tenuta comunque a lavorare a regola d'arte, controlli o meno.

La prima responsabilità è sempre del committente che ha dei compiti di sorveglianza, volendo può delegarli al responsabile dei lavori (discorso lungo), ma se l'impresa non lavora come dovrebbe, infrange la legge o succede qualche disgrazia la responsabilità è dell'impresa in primis e del committente a cui si potrebbe anche imputare di avere scelto una impresa inadeguata.

Gli piacerebbe al costruttore (impresa esecutrice) scaricare le proprie responsabilità su un altro! E' proprio per questo che sono arrivati in cassazione, il costruttore c'ha provato a scaricare la responsabilità sul tecnico, ma la responsabilità è sua, è stato ribadito.
Tutto chiaro, chiedo venia per l'errore, hai ragione ho usato il termine errato (Direttore dei lavori) intendendone un'altro (Responsabile dei lavori).

Ma non avrei altro da aggiungere se la sentenza non dicesse "La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto".
Dalla sentenza, sempre che non prendo un'altra cantonata, io comprendo che il costruttore è colui che sta vendendo l'immobile.
Altrimenti non capirei come mai parla dell'andempienza del costruttore per lavori progettati, eseguiti e poi la vendita.
 

cafelab

Moderatore
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Professionista
esatto, il costruttore era anche proprietario e venditore,
secondo quello che si capisce si è fatto fare un progetto che rispettasse i requisiti per la prestazione energetica e poi ha realizzato meno.
La sentenza ci dice due cose, che un APE non è semplicemente uno spreco di un buon albero e ribadisce che il committente nè il costruttore possono fare i finti tonti.

2 parole sul responsabile dei lavori,
il committente ha delle responsabilità che sono controllare che le imprese e tutti i professionisti,progettista, DL , coordinatore della sicurezza ecc
abbiano tutta la documentazione in regola e i requisiti per adempiere al lavoro per cui li assume (è una montagna di documenti)
questo incarico può o meno essere delegato ad un'altra persona, il responsabile dei lavori, che si assume la responsabilità per tutti gli incarichi che riceve espressamente.
E' obbligatorio incaricarlo solo nel pubblico
 

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