La Cassazione (scarica la sentenza qui) ha rinvenuto gli estremi di truffa a carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»
A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.
Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.
articolo originale:
Compravendita, APE non conforme: colpito venditore in Cassazione
A nulla è valsa la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione, nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente, statuisce che la difformità tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente vendita immobiliare con conseguente classe energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici contenuti nel progetto.
Inoltre, il risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di garantire il rispetto della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica, era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di conformità dei professionisti tecnici.
articolo originale:
Compravendita, APE non conforme: colpito venditore in Cassazione