ingelman

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Agente Immobiliare
E' appunto quello che ho sostenuto io....
mi pareva che tu avessi scritto che con il ravvedimento operoso non si pagavano sanzioni... ma forse ho capito male... ;)
intendevo significare che è assurdo pagare una sanzione da subito del 30% prima ancora che l'imposta sia dovuta (lasciarla al Notaio 12 mesi prima) per un ipotetico mancato riacquisto ... semmai lascio in deposito la differenza d'imposta e gli interessi

e comunque anche dopo con il ravvedimento operoso senza che nulla sia stato notificato il 30% per la sanzione te la scordi. (anche perchè comunque non sarà del 30% in ogni caso)

Poi questa cosa di far lasciare obbligatoriamente in deposito la somma a volte è di enorme ostacolo anche per il successivo riacquisto del venditore che si vede privato di parte di liquidità (anche se poca ) ...

però spesso chi vende estingue un mutuo e spesso accade che chi vende visto il periodo di difficoltà economica generale lo faccia proprio per togliersi il debito e affrontare un riacquisto più a misura
Quel pò di liquidità è proprio quella indispensabile per le fasi preliminari del riacquisto.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
intendevo significare che è assurdo pagare una sanzione da subito del 30% prima ancora che l'imposta sia dovuta (lasciarla al Notaio 12 mesi prima) per un ipotetico mancato riacquisto ... semmai lascio in deposito la differenza d'imposta e gli interessi

e comunque anche dopo con il ravvedimento operoso senza che nulla sia stato notificato il 30% per la sanzione te la scordi. (anche perchè comunque non sarà del 30% in ogni caso)

Poi questa cosa di far lasciare obbligatoriamente in deposito la somma a volte è di enorme ostacolo anche per il successivo riacquisto del venditore che si vede privato di parte di liquidità (anche se poca ) ...

però spesso chi vende estingue un mutuo e spesso accade che chi vende visto il periodo di difficoltà economica generale lo faccia proprio per togliersi il debito e affrontare un riacquisto più a misura
Quel pò di liquidità è proprio quella indispensabile per le fasi preliminari del riacquisto.

Massimo, sono d'accordo con te, se ho bene interpretato le tue esternazioni, sul fatto che questa norma sia un'emerita str...ata.
Che i punti oscuri e le interpretazioni siano spesso molteplici e discordanti e che, come sa chi lavora in prima linea, spesso ci imponga dei salti mortali per far tornare l'operazione.

Detto ciò, trovo che sia normale che il notaio consigli di inserire nell'assegno la sanzione massima oltre agli interessi... perchè l'eventualità da scongiurare è quella per la quale il venditore, presi i suoi soldini, fili via a gambe levate, magari anche da nulla tenente....

Includere l'importo della sanzione massima, assicura all'acquirente che il venditore, potendo contare sulla possibilità di recuperare qualche spiccio, si dia cura di liquidare la maggiore imposta con i relativi interessi nel più breve tempo possibile.

Ne approfitto per condividere una ulteriore considerazione che può essere oggetto per altri approfondimenti:

Il notaio non può imporre al venditore una garanzia e/o un deposito fiduciario, qualora le parti non lo abbiano concordato. Il notaio può consigliare determinati comportamenti che restano però nell'alveo della concertazione tra le parti.

Quindi è di fondamentale importanza che, in caso di proposta d'acquisto, queste eventualità vengano già prese in considerazione e normate.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Scusate ma al di la di tutto quello possa essere l'interpretazione della norma ed i pareri personali vi risulta che negli ultimi anni l'agenzia delle entrate abbia applicato una rivalsa verso un acquirente inconsapevole?
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
A parziale sollievo del contribuente resta la considerazione che il privilegio è esercitabile dallo Stato solo entro il decorso di un quinquennio dalla data di registrazione dell'atto agevolato e che questo termine quinquennale ha natura di decadenza (e non di prescrizione) con la conseguenza che si tratta di un termine che non è suscettibile né di interruzione né di sospensione.

QUINDI DICO IO LO STATO, DOVENDO PROVARE AD INCASSARE DAL VENDITORE, NON HA IL TEMPO MATERIALE PER AVVALERSI DEL PRIVILEGIO SPECIALE A DANNO DELL'ACQUIRENTE.

Bonus prima casa a rischio - Il Sole 24 ORE
 
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CheCasa!

Moderatore
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Agente Immobiliare
A parziale sollievo del contribuente resta la considerazione che il privilegio è esercitabile dallo Stato solo entro il decorso di un quinquennio dalla data di registrazione dell'atto agevolato e che questo termine quinquennale ha natura di decadenza (e non di prescrizione) con la conseguenza che si tratta di un termine che non è suscettibile né di interruzione né di sospensione.

QUINDI DICO IO LO STATO, DOVENDO PROVARE AD INCASSARE DAL VENDITORE, NON HA IL TEMPO MATERIALE PER AVVALERSI DEL PRIVILEGIO SPECIALE A DANNO DELL'ACQUIRENTE.

Bonus prima casa a rischio - Il Sole 24 ORE

Questa è l'interpretazione prevalente benché non univoca. Tanto che il notariato su questo aspetto invita alla prudenza.
 

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