Si può dire di si, nel senso che il contratto è concluso solo se firma per accettazione il destinatario indicato nella proposta.
Egli può obbligare se stesso a procurare al promissario acquirente la proprietà dell'intero immobile; ma se non riesce, perché uno (o più) dei comproprietari per qualsiasi motivo non volesse vendere, ne risponde solo lui.
Naturalmente deve risultare che la proprietà non è solo sua; cioè il proponente deve sapere che si sta addentrando in una situazione perlomeno incerta, seppur perfettamente lecita (cioè la vendita di cosa altrui, o di cosa anche parzialmente altrui).
Quando sei certo che il promittente venditore di cosa altrui sia davvero in grado di procurare al promissario acquirente la proprietà del bene promesso.
Va tenuto presente che il contratto preliminare di vendita di cosa altrui non è suscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., quindi , se il contratto non viene rispettato, resta la risoluzione per inadempimento, con obbligo restituzione del doppio della caparra ricevuta, o la richiesta di risarcimento danni.
Ovvero, rispetto ad un preliminare "normale" è sicuramente un contratto più...aleatorio.
Se sai che non può sottoscrivere il contratto per impedimenti fisici, non potrà nemmeno trasferire la proprietà senza un tutore o amministratore di sostegno...
Se invece è per lontananza, meglio una procura speciale fin dall'inizio.
Secondo me è un contratto da maneggiare con cura.