Il postulante scrive:
"Andai con l'agenzia X a vedere un appartamento che mi stuzzicava nel secondo condominio, ne vidi solo uno al piano terra e non mi convinse "
"Quasi un anno dopo contattati un'altra agenzia Y per andare a vedere un altro appartamento sulla stessa zona residenziale, al primo piano metrature diverse e oltretutto su il 3° condominio ormai in fase di completamento"
"all'epoca se non erro, i progetti definitivi del 3° stabile neanche c'erano "
Dalle prime due frasi si evince che si tratta di immobili diversi ergo la provvigione non è dovuta.
Ma supponiamo che col foglio visita la prima agenzia abbia ricompreso l'interezza del cantiere (ogni sub in ogni stabile dell'intera zona residenziale). Dalla terza frase, se risultasse vera , avremo comunque una novazione dei termini di vendita (diverse superfici, diversi prezzi o certezza dei prezzi e/o delle superfici etc etc). Ciò comporterebbe zero diritto alla provvigione per la prima agenzia.
Tutto si basa sul nesso di causalità: puoi vedere un immobile con un'AI, proposto ad un determinato prezzo ed a determinate condizioni, al che puoi decidere di non comprarlo perché tali condizioni non sono per te soddisfacenti. Passa il tempo, cambiano le condizioni e queste ora sono per te buone a concludere l'affare ma concludi l'affare con un altro AI: al primo nulla viene (o quasi: va visto il caso specifico) al secondo spetta il merito e quindi la provvigione.
Un chiarimento scritto meglio di quanto posso aver fatto io lo trovi qui:
"Per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore, il quale, cioè, deve avere messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare (tra le altre, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15880 del 06107/2010; Cass Sez, 3, Sentenza n. 23842 del 18/09/2008).
Il paradosso che dici non è un paradosso ma un ipotesi basata sul diritto alla quota di provvigioni da determinarsi in base dall'apporto che un AI esercita nella conclusione in un affare quando due o più agenzie partecipano in una vendita.
Nel forum ne abbiamo già parlato ed anche se fattibile da un punto di vista teorico e del diritto, non sarebbe comunque applicabile dati i costi da sostenere per ottenere la mole d'informazioni necessarie a metterla in pratica e la quantità di denaro da spendere preventivamente in avvocati rispetto a quanto si può portare a casa.