In questo articolo che riporto ci sono un po' di risposte anche per la Regione Lombardia, non so se sia la tua.
La bonifica amianto negli edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari (Comune e Asl non sono tenuti infatti ad effettuare sopralluoghi): in particolare pare utile analizzare la disciplina della materia nell’ambito condominale. A tale riguardo differenze ingenti si concretizzano a seconda che l’amianto sia presente negli edifici in forma compatta (cemento-amianto o vinil-amianto) oppure in configurazione friabile.
- Amianto in matrice friabile
In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (formato molto pericoloso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e pertanto più facilmente inalabile) il proprietario dell’edificio (oppure l’amministratore, nel caso di un condominio) è tenuto a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di tale insidioso materiale: l’obbligo è prescritto dalle legge (l. 27 marzo 1992, n. 257) e la sua violazione, nel caso di omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa (pecuniaria, oltre i 2mila euro in sede edittale).
- Amianto compatto
L’amianto compatto è meno pericoloso (non può essere sbriciolato se non con l’impiego di attrezzi meccanici, pertanto la diffusione di micro-fibre è molto meno probabile) e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione. Qualora l’edificio o il manufatto presentino però condizioni di degrado allora il proprietario (o l’amministratore nel caso di un condominio) ha l’obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per fare ciò è necessario avvalersi di un tecnico abilitato (o di un’impresa abilitata anch’essa). Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull’amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) scatta l’obbligatorietà di rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).
- obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti:
i proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e succ. modifiche ed integrazioni) a condurre specifiche indagini in merito.
Le indagini devono verificare la presenza o meno di amianto sia mediante i dati riguardanti la storia del manufatto (ad es. la data di acquisto e l’eventuale documentazione della ditta produttrice) sia mediante l’esecuzione di specifiche analisi per la ricerca delle fibre di amianto.
In caso di presenza di amianto il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.
-obbligo di valutazione dell’indice di degrado delle coperture
La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un’ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell’indice di degrado delle coperture.
In base ai risultati dell’indice di degrado è previsto uno scadenziario temporale al quale i detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa in sicurezza e lo smaltimento finale.
- obbligo di denuncia dei manufatti:
in base al Piano Regionale Amianto Lombardia approvato con Dgr VIII/1526 del 22.12.2005 i soggetti pubblici e proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare all’ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile, mediante apposito modulo allegato alla stessa Dgr.
La legge n. 17/2003 art.1 ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (in genere identificati con il nome commerciale di “eternit”).
Il Censimento dei manufatti viene effettuato dalla ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare e informare la cittadinanza in merito agli obblighi suddetti. A tal proposito il Comune di **** ha affisso, a suo tempo, specifici manifesti.
- obbligo di bonifica dei manufatti:
in base agli esiti del programma di controllo e manutenzione e della valutazione dell’indice di degrado, il proprietario/detentore può essere tenuto ad effettuare la bonifica dei manufatti contenenti amianto.
Per quanto riguarda le coperture I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono:
a. sopracopertura
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, è posata un’altra copertura di materiale idoneo, a condizione che il fabbricato sia in grado di reggere l’ulteriore struttura.
b. incapsulamento
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, sono applicati prodotti ricoprenti, in merito ai quali dovrà essere certificata l’efficacia e monitorato nel tempo lo stato di conservazione.
c. rimozione
la copertura contenente amianto è rimossa e sostituita con un’altra copertura di materiale idoneo.
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 277/91 per i lavori di demolizione e di rimozione di manufatti contenenti amianto è obbligatorio presentare un piano di lavoro all’ASL. Lo smaltimento dei manufatti rimossi non rientra nella gestione dei rifiuti urbani e speciali ed è a carico del soggetto che effettua l’intervento di rimozione.
il tutto riguarda la regione lombardia, ma più dipende da provincia a provincia come decidono di fare; io posso solo consigliare di fare la segnalazione all’ASL della propria provincia, saranno poi loro a provvedere alle analisi e nel caso contattare il proprietario dell’edificio.