se andando in causa loro vogliono puntare sulla clausola vaga io voglio puntare sul suo significato scritto...
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Scrivere ''entro e non oltre'' non basta a qualificare il termine come essenziale
Cassazione civile , sez. II, sentenza 25.10.2010 n° 21838]
Mi sembra che voi non abbiate scritto nemmeno "entro e non oltre", comunque secondo questa sentenza:
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il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”]
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Dispositivo dell'art. 1457 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI →
Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469 bis) →
Capo XIV - Della risoluzione del contratto →
Sezione I - Della risoluzione per inadempimento
Se il
termine fissato per la prestazione di
una delle parti deve considerarsi
essenziale nell'interesse dell'altra (1), questa, salvo patto o uso
contrario,
se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione
(2).
Note
(1)
Il termine è essenziale quando la prestazione perde qualsiasi utilità per la controparte se viene eseguita oltre il termine stesso.
L'essenzialità è oggettiva se dipende dalla natura della prestazione,
soggettiva se dipende dalla volontà dei contraenti, salvo che si tratti di mere clausole di stile (ad esempio, la clausola "entro e non oltre").
(2) Pertanto, se insorgono conflitti tra le parti, la conseguente sentenza giudiziale sarà accertativa.]
Non sono un avvocato e tantomeno un giudice...ma a mio modesto parere, non c'è proprio nulla da interpretare.....il termine di decadenza non è perentorio ed essenziale ed è il venditore, nel caso di specie, che deve valutarne l'utilità in caso di esecuzione fuori termine e.....ha valutato d concederti la proroga.
Se vai in causa, a parte i tempi biblici e l'impossibilità di acquistare altro nell'attesa della sentenza....quando il giudice chiederà lumi e formulerà la logica domanda sul perché un acquirente, che ha posto nel contratto un sospensiva a suo favore, non voglia usufruire della proroga concessagli, a proprio rischio, dal venditore e, addirittura, chieda di far valere la scadenza del termine prima ancora che ci sia certezza sul verificarsi o meno della condizione stessa...tu acquirente, che risposta pensi di dargli?