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ARTICOLO 2934 – Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge In via del tutto generale il creditore perde il diritto alla riscossione della somma dopo 10 anni dall’effettuazione del credito nei confronti del debitore, come disciplinato dall’articolo 2946 del Codice Civile.
Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti – Titolo quinto – Della prescrizione e della decadenza – Capo primo – Della prescrizione – Sezione prima – Disposizioni generali
Quindi la prescrizione è di 10 anni tranne "nei cosiddetti casi particolari" ad esempio:
5 anni:
le annualità delle rendite perpetue o vitalizie,
il capitale nominale dei titoli di Stato,
le annualità delle pensioni alimentari;
le pigioni delle case,
i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni,
le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti),
i bollettini e le ricevute pagamento ICI,
le rate dei mutui,
le spese condominiali,
le spese di ristrutturazione,
le dichiarazioni dei redditi,
IVA,
le multe,
le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro,
l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori,
il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli);
3 anni:
bollo auto,
il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata,
il diritto dei notai;
1 anno:
i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto,
il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC furto e incendio,
le rette scolastiche,
il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione,
il diritto degli ufficiali giudiziari,
il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio,
il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali;
6 mesi:
il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano,
il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
(fonte: Crediti Commerciali: perché devi intervenire subito