Per vendere il diritto di superficie bisogna, quanto meno, essere pieni proprietari del terreno sottostante. Nel caso in questione si parla di villette a schiera che costituiscono, prevalentemente, un condominio orizzontale con proprietà indivisa del lotto ed uso esclusivo dei giardini (soprattutto se non parliamo di case abbinate ma di un complesso unico realizzato dalla medesima cooperativa).
Il frazionamento dei singoli lotti non viene mai fatto sia per questioni di carattere economico sia perchè, al fine delle distanze, non avrebbe senso visto che il permesso di costruzione deve necessariamente essere unico e la cessione delle singole proprietà fondiarie potrebbe creare problemi complessi anche nel caso, ad esempio, di successiva necessaria ricostruzione del fabbricato...
Quindi sarei portato ad escludere la vendita del solo diritto superficiario su un'unica villetta a schiera (viceversa una particolare legge ha reso riscattabile la piena proprietà anche pro quota, in deroga a quanto previsto dal codice civile sul diritto superficiario) effettuata da un privato successivamente alla cessione in blocco degli alloggi costruiti dalla cooperativa.
E' probabile che chi ci scrive non abbia ben chiara la situazione, nè la materia e che, perciò, dissemini, strada facendo, alcune inesattezze...
E' probabile, visto che si parla di cooperativa, che la proprietà in questione sia all'interno di un PEEP con terreno esproprieto dal comune e che, pertanto, si tratti di villette a schiera in diritto di superficie.
Ciò detto, rispetto al quale invito il nostro utente ad effettuare più approfonditi controlli, la vendita del diritto di superficie, nella sua valutazione, deve tenere presente i costi necessari per il riscatto del terreno.
Vanno inoltre approfondite le questioni che potrebbero dipendere dalla contestuale presenza di una convenzione col comune atta ad identificare prezzi imposti di vendita o requisiti soggettivi di acquisto. Queste convenzioni hanno una durata lunga ma limitata nel tempo e possono quindi scadere, liberando di fatto il venditore dalle prescrizioni in esse contenute.
Infine va verificata l'assenza di sovvenzioni. Ovvero di "denari" concessi in prestito da enti locali al fine di abbattere il prezzo di acquisto o di poter godere di particoli tassi agevolati. La vendita che avvenga entro un determinato lasso di tempo dall'acquisto potrebbe determinare l'obbligo alla restituzione di queste sovvenzioni. Nel caso sarebbe plausibile rivolgersi all'ente locale per chiedere deroge specifiche.
Consiglio il collega di rivolgersi al suo notaio di fiducia, generalmente in grado di effettuare la corretta disanima della documentazione fornendo gli opportuni suggerimenti del caso...