Io penso che la questione sta in questi termini:
un Comune ha espropriato un terreno edificabile e lo concesso in diritto di superficie alla cooperativa edilizia che ha costruito alloggi di edilizia popolare.. Successivamente la cooperativa ha assegnato gli alloggi agli aventi diritto. Trascorsi 5 anni l''originario assegnatario può cedere l'alloggio ad altra persona avente i requisiti prima casa. Quest'ultimo acquisisce l'alloggio alle stese condizioni del cedente e cioè in diritto di superficie, ossia per tutti gli anni indicati nella originaria convenzione stipulata tra il Comune e la coop. edilizia che ha realizzato gli alloggi. Praticamente cambia il titolo di acquisizione, invece di diritto di proprietà l''immobile viene acquisito in diritto di superficie., il quale diritto, potrà, alla scadenza, essere rinnovato per altri x anni. Altra cosa è riscattare un alloggio, in questi casi il Comune propone ai superficiari di "riscattare" l'alloggio pagando un determinato prezzo e stipulando un atto pubblico con il Notaio. Nel qual caso, il proprietario potrà vendere l'alloggio in proprietà anche a persone che non hanno i requisiti prima casa e senza un calmieratore di prezzo in genere stabilito dal Comune.