P
paolog
Ospite
L'Agenzia delle Entrate nella persona di un'impiegata addetta alla registrazione di atti fra privati, ivi incluse le proposte d'acquisto, mi ha consigliato su alcuni particolari della proposta d'acquisto:
1) indicare che il titolo consegnato con la proposta è una caparra
2) indicare che la caparra NON diventa "acconto prezzo" bensì rimane caparra
3) indicare che si fa riferimento all'art. 1385 del Codice Civile
4) indicare chiaramente che il "promissario acquirente", ovvero colui che fa la proposta d'acquisto e che consegna la caparra, indicherà al rogito il soggetto acquirente
5) indicare che la caparra verrà restituita al momento del rogito a fronte del versamento dell'intero prezzo concordato per la compravendita
La gentile signora è stata molto decisa nel sottolineare che la caparra, generalmente confirmatoria, è definita nel 1385 come elemento di garanzia e di conseguenza nel momento in cui l'Agente Immobiliare la consegna al venditore, quest'ultimo è tenuto formalmente a detenerla e a NON incassarla.
Al mometo del rogito la caparra, ovvero il titolo che la costituisce (generalmente assegno bancario o circolare) viene restituita al venditore che, ovviamente, provvede a versare l'intero importo di compravendita.
Questo è il modo più semplice di operare, è quello perfettamente aderente alla legge e quello che garantisce e tutela giuridicamente le parti.
La signora ha anche detto che conviene leggere bene il 1385 perchè è tutto dettagliato in quell'articolo e addirittura ha affermato che alcuni "noti professionisti" si rivolgono a lei telefonicamente per avere conferma di quanto sopra.
Ho chiesto lumi anche sulla differenza giuridica e contrattuale fra caparra confirmatoria, compromissoria, penitenziale e acconto: mi ha rinnovato il consiglio di studiare bene il 1385 oltre a rivolgersi a un notaio ben informato, ribadendo tuttavia che la procedura da lei indicata è certa perchè da lei attentamente studiata e più volte "registrata" con successo.
Aggiugo anche un'altra nota significativa fatta sempre dalla signora di cui sopra: se si indica sulla proposta d'acquisto che ci si riconduce all'art. 1385 del Codice Civile, certe indicazioni sono superflue (come il fatto che la caparra confirmatoria è esclusivamente una garanzia che il venditore deve detenere e NON incassare) ma esplicarle in chiaro può essere utile a patto che ciò che si scrive sia aderente all'art. 1385.
PG
1) indicare che il titolo consegnato con la proposta è una caparra
2) indicare che la caparra NON diventa "acconto prezzo" bensì rimane caparra
3) indicare che si fa riferimento all'art. 1385 del Codice Civile
4) indicare chiaramente che il "promissario acquirente", ovvero colui che fa la proposta d'acquisto e che consegna la caparra, indicherà al rogito il soggetto acquirente
5) indicare che la caparra verrà restituita al momento del rogito a fronte del versamento dell'intero prezzo concordato per la compravendita
La gentile signora è stata molto decisa nel sottolineare che la caparra, generalmente confirmatoria, è definita nel 1385 come elemento di garanzia e di conseguenza nel momento in cui l'Agente Immobiliare la consegna al venditore, quest'ultimo è tenuto formalmente a detenerla e a NON incassarla.
Al mometo del rogito la caparra, ovvero il titolo che la costituisce (generalmente assegno bancario o circolare) viene restituita al venditore che, ovviamente, provvede a versare l'intero importo di compravendita.
Questo è il modo più semplice di operare, è quello perfettamente aderente alla legge e quello che garantisce e tutela giuridicamente le parti.
La signora ha anche detto che conviene leggere bene il 1385 perchè è tutto dettagliato in quell'articolo e addirittura ha affermato che alcuni "noti professionisti" si rivolgono a lei telefonicamente per avere conferma di quanto sopra.
Ho chiesto lumi anche sulla differenza giuridica e contrattuale fra caparra confirmatoria, compromissoria, penitenziale e acconto: mi ha rinnovato il consiglio di studiare bene il 1385 oltre a rivolgersi a un notaio ben informato, ribadendo tuttavia che la procedura da lei indicata è certa perchè da lei attentamente studiata e più volte "registrata" con successo.
Aggiugo anche un'altra nota significativa fatta sempre dalla signora di cui sopra: se si indica sulla proposta d'acquisto che ci si riconduce all'art. 1385 del Codice Civile, certe indicazioni sono superflue (come il fatto che la caparra confirmatoria è esclusivamente una garanzia che il venditore deve detenere e NON incassare) ma esplicarle in chiaro può essere utile a patto che ciò che si scrive sia aderente all'art. 1385.
PG