il certificato di agibilità è un documento che il venditore deve mettere obbligatoriamente a disposizione dell'acquirente al momento della consegna del bene (cass. n. 9976/2007) in aggiunta a tutti gli altri necessari per trasferire la proprietà. E' stato affermato (cass. n. 25040/2009) che la materiale mancanza del certificato di agibilità costituisce inadempimento alla stipula del rogito notarile. Non rileva, il fatto che l'immobile sia oggettivamente in regola con le norme urbanistiche e igienico-sanitarie o che dopo la data del rogito sia stato regolarmente rilasciato e neppure rileva che il ritardo nel rilascio sia imputabile alla lentezza burocratica. Ora grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi prima del rogito. Nulla vieta di accordarsi tra le parti che l'onere sia a carico dell'acquirente (cass. n. 20399/2004).Non sei d'accordo con la legge, ma la legge dice questo.
Escluso che si possa parlare di un vizio genetico idoneo a invalidare il contratto, viene però ribadito che l'assenza del certificato di agibilità configura una fattispecie di inadempimento del venditore che va a incidere sull'essenza stessa del bene, determinando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.
Mancando il certificato di agibilità il venditore aliena in buona sostanza, un bene diverso da quello negoziato legittimando l'acquirente a proporre sia la domanda di risoluzione del contratto che quella di risarcimento del danno (cass. n. 1701/2009).
Il certificato di agibilità è ritenuto requisito indispensabile, oggettivo ed essenziale ai fini della realizzazione della finzione socio-economica del contratto (cass. n. 16216/2008) anche se dipende dal Comune (cass. n. 10820/2009).
Ora onestamente vorrei che mi fosse segnalata quella legge che mi dice che io posso rogitare una casa senza agibilità senza avere nessun tipo di problema. Le sentenze che ho citato dicono il contrario. Il Testo Unico Edilizia è fonte per queste sentenze...
max