L'uno vale quanto l'altro (è un vero e proprio contratto, art. 1326 c.c. )pertanto prima di stipulare la proposta, occorrerà aver effettuato tutti i controlli necessari a stabilire l'opportunità dell'acquisto.
Se non si è potuto controllare, sarà bene non apporre la firma; a meno che controparte e agenzia non accettino l'aggiunta di specifiche clausole sulla sospensione (o risoluzione, secondo il caso), indicando che la proposta sarà subordinata all'accertamento di specifiche caratteristiche dell'immobile, che non è stato possibile verificare in anticipo (in questo caso sarà bene richiedere al venditore di mettere a disposizione anche i mezzi per questi accertamenti).
Inoltre, ciò che si chiede di stipulare con la proposta di acquisto, è un contratto tra due privati; perciò non ci sono i presupposti di una disparità tra le parti, e, quindi, non si possono applicare le norme sulle clausole vessatorie.
La proposta d'acquisto dovrebbe essere registrata a norma delle "scritture di natura negoziale" al momento dell' accettazione comunicata all'acquirente.
Se non si è potuto controllare, sarà bene non apporre la firma; a meno che controparte e agenzia non accettino l'aggiunta di specifiche clausole sulla sospensione (o risoluzione, secondo il caso), indicando che la proposta sarà subordinata all'accertamento di specifiche caratteristiche dell'immobile, che non è stato possibile verificare in anticipo (in questo caso sarà bene richiedere al venditore di mettere a disposizione anche i mezzi per questi accertamenti).
Inoltre, ciò che si chiede di stipulare con la proposta di acquisto, è un contratto tra due privati; perciò non ci sono i presupposti di una disparità tra le parti, e, quindi, non si possono applicare le norme sulle clausole vessatorie.
La proposta d'acquisto dovrebbe essere registrata a norma delle "scritture di natura negoziale" al momento dell' accettazione comunicata all'acquirente.