Giurisprudenza alla mano, hai perfettamente ragione...due visurine, però, dai...comunque a mero titolo informativo per @
pfui:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 6 novembre 2012 19075 Pres. Schettino – est. San Giorgio , n.19075
RICOGNIZIONE
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un mediatore immobiliare che era stato condannato al risarcimento dei danni per non aver informato l’acquirente di un immobile dell’esistenza di ipoteche, coglie l’occasione per riaffermare la funzione e gli oneri del mediatore immobiliare, alla luce della disciplina codicistica e professionale.
Per quanto concerne la funzione, secondo il disposto dell’art. 1754 c.c , il mediatore mette in relazione le parti, onde favorire l’instaurazione di trattative suscettibili di sfociare nella conclusione di un affare: ne consegue che non è possibile estendere al mediatore responsabilità che sono tipiche di altre figure professionali, non essendo il mediatore il soggetto deputato a garantire la regolarità formale della compravendita – funzione assegnata al notaio – né la concreta presenza delle caratteristiche tecniche e strutturali – di competenza dei tecnici (architetto o ingegnere) - affermate dal venditore. Inoltre, l’art. 1759 c.c. affida al mediatore il compito di “comunicare” (e non garantire) alle parti le circostanze “note”, ovvero quelle di cui sia a conoscenza, senza alcun obbligo di indagare per apprendere circostanze diverse da quelle conosciute. A tal proposito, la Suprema Corte ha costantemente affermato che “in base alla disciplina codicistica e professionale, non si può ritenere che il mediatore sia tenuto, senza uno specifico incarico ad hoc, al compimento di indagini di natura tecnico giuridica, quali le visure catastali ed ipotecarie (Cass. civ. n.7630/2002, n. 16009/2003, n. 13767/2004; Cass. civ. 18 gennaio 2006, n. 822). Il principio viene ribadito anche nella sentenza in esame, secondo cui nessuna responsabilità può essere ascritta al mediatore per le circostanze non conosciute, atteso che – in assenza di uno specifico incarico – questi è tenuto a riferire solo le circostanze note e quelle conoscibili con la comune diligenza.-
La media diligenza professionale è quella esercitabile dal professionista genericamente inteso, in campi estranei alle sue specifiche competenze, e si distingue nettamente dalla “specifica diligenza professionale” che può essere richiesta ad un professionista avente specifiche competenze nell’ambito dell’accertamento della legalità della compravendita (notaio – ingegnere – architetto).
La Cassazione nel delineare il grado di accertamento che può essere richiesto al mediatore, non gli assegna dunque lo svolgimento di indagini tecniche (perimetrazioni o misurazione del cespite e valutazione della sua conformità alla concessione) o legali (valutazione della regolarità dei titoli di provenienza), che rientrano nelle specifiche competenze di altre figure professionali, ma afferma che in difetto di particolare incarico, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli”. Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso del mediatore immobiliare sulla base del riportato orientamento giurisprudenziale, ha cassato con rinvio la sentenza per aver il mediatore correttamente ritenuto che l'incarico ricevuto non comportasse, in assenza di una previsione diversa, l'obbligo di svolgere approfondite indagini in ordine alla sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile.
MASSIMA
In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.