Gentile Antonello, senza alcuno spunto polemico,
al punto 1
Contestualmente all'accettazione viene consegnata al venditore la caparra confirmatoria e deve essere comunicata al proponente l'avvenuta accettazione entro le 24 ore a mezzo, telegramma, fax, od altro mezzo idoneo. Non a caso si chiama confirmatoria ed chi ha avanzato la proposta ne è consapevole ed è chiaramente indicato sul modulo da lui sottoscritto
al punto 4.
la proposta può essere condizionata e questa condizione ha effetto sospensivo. Come precedentemente affermato se viene inserita la condizione che verrà sostituita da un preliminare non va registata ed entro i termini da registrato quest'ultimo. Le procedure, i codici ed i relativi importi sono cose note a tutti gli addetti ai lavori, ma non esplicitano il quesito posto da Linda che palesa la volontà di voler essere maggiormente tutelata.
Infine questa tipologia di contratti hanno l'obbligo della forma scritta e possono essere appunto definiti scrittura privata se definiti dalle parti, scrittura privata autenticata se accertata l'identità da pubblico ufficiale, atto pubblico se redatto da notaio.Il termine compromesso è "sporco ed improprio" anche se usato correntemente e sta a indicare anche il contratto preliminare ma più attinente al negozio che definisce il ricorso delle parti all'arbitraggio di terzi.
L'ultima nota evidenziata era riferito alla sanzione comminata in caso di omessa registrazione del preliminare o come più ti piace chiamarlo. E' palese che in caso di tardiva registazione va inserita la sanzione pecuniaria nell'F23 la cui copia di avvenuto versamento va presentata allo sportello unitamente al mod.69.
Nel recente passato sono stati definiti i ruoli e gli obblighi del mediatore professionale al quale sono stati fatti carico mansioni più complesse. Non si limita più a mettere in contatto le parti e garantirne la sicurezza dell'affare per aver diritto alla provvigione. Non sto ad elencarli perchè sono certo che li conosci perfettamente. Le sanzioni e le procedure a carico dell'inadempiente, come indicato all'art. 1764 c.c. partono dalle sanzioni pecuniarie, alla sospensione fino a sei mesi ed, in caso di recidiva e reiterateità nelle mancate ed omesse obbligazioni, ora molto più numerose, per 3 o più volte,la cancellazione. Questo vale anche per il mandatario a titolo oneroso.
Di tutto ciò potremmo discuterne all'infinito perchè la problematica non verte sulle disposizioni vigenti, ma sui criteri di interpretazione delle stesse.
Stiamo vivendo un periodo estremamente difficoltoso e l'unico mezzo per superare la crisi è la professionalità.
Da sempre il nostro settore è inflazionato da abusivi ed improvvisati: per questa ragione nei cartelli di vendita esposti appare sempre più spesso laa dicitura "no agenzie" e che, a differenza di altri paesi europei in Italia il totale delle compravendite immobiliari per oltre il 50% è rappresentato da accordi tra privati, la dice lunga... non trovi?