se fai una clausola a parte deve essere completa, secondo me...o, in particolare le specifico nelle condizioni di pagamento
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se fai una clausola a parte deve essere completa, secondo me...o, in particolare le specifico nelle condizioni di pagamento
È possibile che la banca non faccia problemi perché la donazione è avvenuta più di 20 anni fa (e non è stata presentata opposizione) o che il donante sia morto da più di 10 anni: se così fosse l’acquirente ( e quindi la banca mutuante) non corre rischi.La sua banca, anche con mio stupore , non ha fatto nessun problema in merito alla donazione,
Non mi pare che nella domanda iniziale si parli di sospensiva; se l’acquirente è certo di avere il mutuo è libero di non metterla, a suo rischio e pericolo.Per la sospensiva,
Secondo me anche in questa clausola ci sono elementi che potrebbero creare problemi , in caso di contenzioso.Eventuale diniego da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno xx/xx/xx all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
Non mi pare logico che la condizione sia la delibera, ma poi si pretenda un diniego.Se detto eventuale diniego non pervenisse entro i termini essenziali (vedi paragrafo 14.1) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
E tien conto che è solo la prima parte .Come sapete non amo le condizioni sospensive , ma questa mi pare eccessivamente ricca , seppur imprecisa.
E tien conto che è solo la prima parte .
Al di la di ciò:
- Vero è che nella domanda iniziale non si parla di sospensiva. Tuttavia parlando di mutuo e notando che non si sapeva intestare come deposito cauzionale l'assegno di proposta, era bene portare all'attenzione del questuante la possibilità della sospensiva.
- si dice che sarà nulla e priva di efficacia Stiamo parlando della proposta che è si unilaterale ma diviene contratto tra le parti quando il venditore firma (anche se ad effetti sospesi). In sto modo, con due parole, togliamo qualsiasi appiglio legale al poter far funzionare il contratto per qualsivoglia motivo di parte venditrice.
- confermo la tua analisi: dev'esserci delibera perché la condizione si avveri ed il contratto non abbia gli effetti sospesi.
- i due giorni di tempo per la riconsegna dell'assegno sono stilati a favore dell'AI che, in sto modo ha un minimo di tempo per organizzare qualunque cosa possa/voglia organizzare per tutelarsi/recuperare la trattativa/etc etc (già assistito a gente che vorrebbe l'assegno nell'immediato e che magari bastava attendere un pomeriggio per concludere l'affare). Inoltre, in sto modo, l'AI non incorre nel dover aprire la Domenica per rispettare il termine di riconsegna.
- 14.3 e qua "casca l'asino" (il proponente "furbetto"): Troppe volte gli AI hanno assistito a tediose attese per scoprire, poi, che il proponente non si era nemmeno presentato in banca. Chiedere che presenti la richiesta di mutuo suonerebbe un po' come una mancanza di fiducia. In sto modo invece possiamo avere postuma la prova della richiesta effettuata. Il porre il termine come eesenziale permette di farlo ricadere nell'art 1457 cc (fa sempre parte della strategia di dedicare all'AI del tempo in più per poter sistemare le cose).
E' vero che normalmente non è obbligatorio presentarlo, ma qui siamo all'ufficio "coperchi".
Eventuale diniego, vuol dire che la banca può dire di no, ma avendo inserito il termine essenziale di cui sopra per presentare detto diniego, in questo caso non si può dare adito ad altre interpretazioni: il diniego va presentato.
Se mi posso permettere, anche secondo me, così concepita questa parte del contratto potrebbe risultare contraddittoria...
Hai compreso perfettamente le mie perplessità.Insomma, il termine eventuale, che ha in sè tutta la sua"carica" di incertezza, dovrebbe essere bandito da qualsiasi contratto.
No, se la condizione sospensiva è l’ok al mutuo.Eventuale diniego, vuol dire che la banca può dire di no, ma avendo inserito il termine essenziale di cui sopra per presentare detto diniego, in questo caso non si può dare adito ad altre interpretazioni: il diniego va presentato.
Appunto.Queste clausole, nella prassi, vengono utilizzate in alternativa:
O si indica che la mancanza di una delibera positiva rende il contratto inefficace.
O si stabisce che la mancanza di una delibera negativa rende il contratto efficace.
Leggo con calma , stasera ci rifletto e poi ti dico.Lo riformulo che forse si blinda meglio.
Ma c'è andato veramente in banca?La sua banca, anche con mio stupore , non ha fatto nessun problema in merito alla donazione, e nemmeno riguardo il 100% di importo sulla somma da finanziare....piu' che altro mi interessava sapere a che titolo dara' i 5.000,00 Euro
L'ultima parte e' ambigua.@francesca63 , @CheCasa! Capisco le vostre perplessità. Lo riformulo che forse si blinda meglio.
Mi rendo conto che con le date "ixate" può dare adito a interpretazioni contrastanti.
Spero d'averlo fatto giusto (ho cambiato in toto il paragrafo 14.3 facendolo diventare art 15. L'obbiettivo è far si che se non c'è un pezzo di carta scritto dalla banca, la sospensiva decade ed il contratto prende pieno effetto. In grassetto ho messo alcune domande che ovviamente vanno cancellate dalla formula.
P.s.: si tenga conto che al proponente va dato un certo tempo per ottenere l'ok dalla banca e che un esito negativo della richiesta lo si sa per tempo.
Attendo vostro consiglio.
Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE
Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno 10/09/2018.
Paragrafo 14.2: In caso l'istituto di credito scelto dal proponente negasse la fattibilità/il parere di fattibilità (secondo voi come è meglio scriverlo??) resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi (meglio se scrivo direttamente "entro e non oltre il 13/09/2018"? così da non dare adito a perplessità anche se in realtà volevo saltar le domeniche... metto tre giorni e la mollo li) con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice.
Art. 15: Il diniego (meglio se metto "il parere negativo di fattibilità"? ) da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/09/2018 all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se il diniego non pervenisse entro il 10/09/2018 (tengo la stessa data o la anticipo di un giorno o la ritardo di un giorno? ) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
La proposta non e' nulla se non si avvera la condizione ma inefficace piuttosto o non sarà produttiva di effetti giuridici. La nullità e' altra cosa.@francesca63 , @CheCasa! Capisco le vostre perplessità. Lo riformulo che forse si blinda meglio.
Mi rendo conto che con le date "ixate" può dare adito a interpretazioni contrastanti.
Spero d'averlo fatto giusto (ho cambiato in toto il paragrafo 14.3 facendolo diventare art 15. L'obbiettivo è far si che se non c'è un pezzo di carta scritto dalla banca, la sospensiva decade ed il contratto prende pieno effetto. In grassetto ho messo alcune domande che ovviamente vanno cancellate dalla formula.
P.s.: si tenga conto che al proponente va dato un certo tempo per ottenere l'ok dalla banca e che un esito negativo della richiesta lo si sa per tempo.
Attendo vostro consiglio.
Art. 14 CONDIZIONE SOSPENSIVA A FAVORE DI PARTE PROPONENTE
Paragrafo 14.1: La presente proposta è da ritenersi nulla e priva di efficacia qualora l’istituto di credito prescelto per l’erogazione di mutuo a sostegno dell’acquisto non deliberi un finanziamento di almeno € xxxx entro e non oltre il giorno 10/09/2018.
Paragrafo 14.2: In caso l'istituto di credito scelto dal proponente negasse la fattibilità/il parere di fattibilità (secondo voi come è meglio scriverlo??) resta inteso, sin da ora ed ora per allora, che l’assegno non trasferibile n° xxxx del xx/xx/xx intestato a (nome parte venditrice) depositato da parte proponente presso l’agenzia immobiliare xxxx verrà dalla stessa restituito entro giorni 2 lavorativi (meglio se scrivo direttamente "entro e non oltre il 13/09/2018"? così da non dare adito a perplessità anche se in realtà volevo saltar le domeniche... metto tre giorni e la mollo li) con relativo verbale di consegna, senza penali o richiesta di danno alcuna da parte dell’agenzia immobiliare e/o da parte venditrice.
Art. 15: Il diniego (meglio se metto "il parere negativo di fattibilità"? ) da parte dell’istituto di credito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/09/2018 all’agenzia immobiliare e potrà pervenire alla stessa tramite posta elettronica certificata e/o tramite raccomandata A/R. Se il diniego non pervenisse entro il 10/09/2018 (tengo la stessa data o la anticipo di un giorno o la ritardo di un giorno? ) la condizione sospensiva di cui all’art.14 della presente proposta è da considerarsi decaduta.
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