l'art. 2645 bis consente al prenotatario di un contratto preliminare - che non voglia perdere l'effetto della trascrizione per il decorso dei 3 anni - di procedere con vari strumenti
tra gli altri possibili, v'è l'attivazione di una domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 2652 cod. civ., primo comma, n. 2., andrà trascritta alla Conservatoria dei RR.II. e gli effetti della sentenza di accoglimento (quando ci sarà) retroagiranno e prevarranno su eventuali trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie eseguite contro il venditore anteriormente alla sentenza
la domanda - da incardinare davanti al tribunale- sarà tesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre di cui all'art. 2932 cod. civ.
il meccanismo della domanda giudiziale è sempre quello di prenotare gli effetti della sentenza contro eventuali iscrizioni o trascrizioni sul patrimonio del venditore (in questo caso) intervenute nel durante del processo, che è sempre molto lungo
è una forma di cautela