Buongiorno,
ai sensi dell'art. 2645 bis, 3° comma, è vero che "gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e, in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 ,primo comma ,numero 2)"
quindi, direi che :
a) il diritto consente al prenotatario - prima del termine finale triennale di efficacia della trascrizione del preliminare - se vuole conservare la conseguita opponibilità nei confronti di eventuali terzi, di trascrivere il contratto definitivo o l'atto altrimenti esecutivo oppure, in mancanza , di trascrivere la domanda giudiziale (a valere per l'eternità! visti i tempi della ns. giustizia)
b) in tre anni ne possono succedere di cose: gli inquilini potrebbero decidere di andarsene oppure litigano e si separano andandosene, entrambi ,di casa...e l'atto di compravendita si stipulerebbe prima
c) attenzione che il contratto preliminare in sè rimarrebbe comunque valido ed efficace: la decadenza riguarderebbe solo gli effetti (ulteriori al vincolo del preliminare) della prenotazione nei confronti di terzi interessati all'acquisto oppure le iscrizioni ipotecarie
d) se vuoi essere garantita al massimo del massimo, la compravendita la potresti fare oggi ed incassare il canone dall'inquilino fino alla scadenza del contratto di locazione
certamente avresti maggiori oneri per l'acquisto da affrontare subito, ma la casa sarebbe subito tua (con dentro l'inquilino, e conseguenti oneri e rischi circa canoni futuri e rilascio alla scadenza)
ai sensi dell'art. 2645 bis, 3° comma, è vero che "gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e, in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 ,primo comma ,numero 2)"
quindi, direi che :
a) il diritto consente al prenotatario - prima del termine finale triennale di efficacia della trascrizione del preliminare - se vuole conservare la conseguita opponibilità nei confronti di eventuali terzi, di trascrivere il contratto definitivo o l'atto altrimenti esecutivo oppure, in mancanza , di trascrivere la domanda giudiziale (a valere per l'eternità! visti i tempi della ns. giustizia)
b) in tre anni ne possono succedere di cose: gli inquilini potrebbero decidere di andarsene oppure litigano e si separano andandosene, entrambi ,di casa...e l'atto di compravendita si stipulerebbe prima
c) attenzione che il contratto preliminare in sè rimarrebbe comunque valido ed efficace: la decadenza riguarderebbe solo gli effetti (ulteriori al vincolo del preliminare) della prenotazione nei confronti di terzi interessati all'acquisto oppure le iscrizioni ipotecarie
d) se vuoi essere garantita al massimo del massimo, la compravendita la potresti fare oggi ed incassare il canone dall'inquilino fino alla scadenza del contratto di locazione
certamente avresti maggiori oneri per l'acquisto da affrontare subito, ma la casa sarebbe subito tua (con dentro l'inquilino, e conseguenti oneri e rischi circa canoni futuri e rilascio alla scadenza)