Le parti in neretto rappresentano una contraddizione in termini....se la clausola è sospensiva, l'accordo sottoscritto non produce effetti obbligatori tra le parti sino a che non si verifichi la condizione della clausola, ovvero la concessione del mutuo, quindi sino a quel momento l'accordo, seppur sottoscritto, non è un contratto e l'assegno non può essere imputato a titolo di caparra confirmatoria. Inoltre, se continuiamo a parlare di sospensiva e la condizione non si verifica entro il termine stabilito, non si ha risoluzione per il semplice fatto che non c'è mai stato un contratto concluso...differentemente, invece, se fosse una clausola risolutiva espressa, allora sarebbe concluso il contratto alla sua sottoscrizione con tutti gli effetti obbligatori tra le parti che, però, sanciscono con tale clausola che, se non dovesse verificarsi la condizione, il contratto verrà risolto."la presente proposta rimane sospensivamente subordinata all'approvazione del mutuo, la quale dovrà pervenire entro e non oltre il 15/04/2014 pena la risoluzione di diritto della stessa con conseguente restituzione al proponente della caparra versata" a corredo della proposta
Nel tuo caso specifico, l'assegno intestato ai proprietari ti deve essere restituito a prescindere da come vogliamo intendere la clausola ma c'è una differenza sostanziale per la provvigione dell'agenzia...con la sospensiva non va pagata (ovviamente se non si verifica la condizione), con la risolutiva va pagata a prescindere.
Forse sarebbe il caso che postassi la proposta nella sua completezza...eliminando opportunamente i dati sensibili.