Dobbiamo distinguere la forma dalla sostanza.Sicché non esiste che venga fatta firmare una proposta solo fino al preliminare, è già quello il contratto. Si chiama opzione (se bilaterale) o proposta irrevocabile di acquisto (se unilaterale) e trova fondamento nel codice civile (1329 e 1331 c.c.).
Premesso che le proposte di FIAIP prevedono che si, la proposta sia il preliminare, ma può esistere anche una successiva "scrittura riproduttiva ed integrativa della presente" - opzionale - che è poi il vecchio prelininare.
E questo fa parte della forma (tra l'altro mi risulta che la cassazione, passato il primo momento, si sia ammorbidita in tal senso).
Ma la sostanza di una proposta che dica:
"Mi dai 5.000 adesso che tengo io mediatore, sospensiva di 20 giorni, e dopo la sospensiva se essa si avvera incasso della caparra da parte dell'acquirente e dopo 10 giorni un ulteriore versamento di 30.000 come integrazione della caparra"
è quella che troviamo applicata in pratica e che io citavo.
Ovverosia la sospensiva è temporalmente limitata ed il suo effetto non si estende lontanamente fino all'atto notarile.
Se facessimo la "scrittura riproduttiva ed integrativa" la clausola sospensiva, a quel punto avverata, non avrebbe alcun senso di comparirvi.
Questo è uno sdoppiamento fatto per comodità e per utilità del venditore e dell'agente immobiliare.
Veramente incorporando anche questi passi preliminari (sospensive per verifiche e/o mutui) viene incontro anche alle esigenze dell'acquirente.
PS: Personalmente come abitudine anche quando (raramente ormai) faccio dei preliminari prendo comunque la provvigione al rogito. Spesso con pagamento tramite bonifico dopo la stipula.