ab.qualcosa

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Agente Immobiliare
Sicché non esiste che venga fatta firmare una proposta solo fino al preliminare, è già quello il contratto. Si chiama opzione (se bilaterale) o proposta irrevocabile di acquisto (se unilaterale) e trova fondamento nel codice civile (1329 e 1331 c.c.).
Dobbiamo distinguere la forma dalla sostanza.

Premesso che le proposte di FIAIP prevedono che si, la proposta sia il preliminare, ma può esistere anche una successiva "scrittura riproduttiva ed integrativa della presente" - opzionale - che è poi il vecchio prelininare.

E questo fa parte della forma (tra l'altro mi risulta che la cassazione, passato il primo momento, si sia ammorbidita in tal senso).

Ma la sostanza di una proposta che dica:

"Mi dai 5.000 adesso che tengo io mediatore, sospensiva di 20 giorni, e dopo la sospensiva se essa si avvera incasso della caparra da parte dell'acquirente e dopo 10 giorni un ulteriore versamento di 30.000 come integrazione della caparra"

è quella che troviamo applicata in pratica e che io citavo.

Ovverosia la sospensiva è temporalmente limitata ed il suo effetto non si estende lontanamente fino all'atto notarile.
Se facessimo la "scrittura riproduttiva ed integrativa" la clausola sospensiva, a quel punto avverata, non avrebbe alcun senso di comparirvi.

Questo è uno sdoppiamento fatto per comodità e per utilità del venditore e dell'agente immobiliare.

Veramente incorporando anche questi passi preliminari (sospensive per verifiche e/o mutui) viene incontro anche alle esigenze dell'acquirente.

PS: Personalmente come abitudine anche quando (raramente ormai) faccio dei preliminari prendo comunque la provvigione al rogito. Spesso con pagamento tramite bonifico dopo la stipula.
 

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