topcasa

Membro Storico
E allora? L'art. 179 del C.C. parla chiaro e se non bastasse basterebbe leggere l'art. 219 C.C. dove è scritto che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
In questo caso il denaro per l'acquisto di un nuovo appartamento viene ricavato dalla vendita di quello già appartenente in via esclusiva alla figlia.
Il coniuge, se non partecipa all'acquisto con soldi propri o comuni , non ha alcun diritto.
Non mi riferisco a leggi, mi riferisco al fatto che vendendo e ricomprando il marito cerchera di convincere la moglie che se lo ama si deve fidare etc...etc..
 
M

marcellogall

Ospite
[quote="ingelman, post: 343704, :)

Auguri Marcello :regalo: (vacci piano con i festeggiamenti) c'è crisi ;)[/quote]

Grazie ingelman, seguirò senz'altro il tuo consiglio.
Questa mattina ho messo nel caffè mezzo cucchiaino di zucchero in più.
Ho esagerato?
 

Rosa1968

Membro Storico
Il coniuge, se non partecipa all'acquisto con soldi propri o comuni , non ha alcun diritto.
e nel caso, vale la pena procedere alla separazione dei beni, è un atto che si può fare anche il giorno stesso del rogito, e procede solo lei nell'acquisto oppure nel caso lui mettesse dei soldini propri si stabiliscono le percentuali.
 

Pinogiuseppe

Membro Attivo
Professionista
Auguroni anche da parte mia Marcello anche se (anch'io ho gli anta) vorremmo che il tempo rallentasse un po mah!. Tornando al quesito posto mi par di capire che, potendo provare che il nuovo acquisto è stato fatto con i soldi ricavati dalla vendita, mia figlia rimarrà sempre l'unica proprietaria anche senza dichiarazioni in atto da parte del coniuge. Come prova ritieniche sia sufficiente il solo l'atto di vendita della precedente abitazione o necessita altro ?
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
potendo provare che il nuovo acquisto è stato fatto con i soldi ricavati dalla vendita, mia figlia rimarrà sempre l'unica proprietaria anche senza dichiarazioni in atto da parte del coniuge.

Come prova ritieniche sia sufficiente il solo l'atto di vendita della precedente abitazione o necessita altro ?

Scusa spero di non aver letto male tutti i post (mi sono distratto nel fare gli auguri a Marcello)

Se tua figlia, aiuti a parte, ha acquistato il precedente immobile in comunione dei beni, mi sembra chiaro che comproprietario è diventato anche il marito sempreche non esista una dichiarazione nell'atto precedente dove tua fifglia dichiara di aver acquistato ii (precedente immobile) con le sue disponibilità escludendolo quindi dalla comunione dei beni , dichiarazione che doveva essere confermata ed accettata in atto dal coniuge in comunione.

Se questo non è avvenuto , mi sembra ovvio che anche il marito è comproprietario dell'immobile che ha venduto /o deve vendere (scusa ma non ho letto attentamente tutti i post chiedo venia) quindi per la vendita serve la firma di entrambi quali comproprietari.

Per l'eventuale nuovo acquisto, per un unico atto si può escludere uno dei due coniugi.
Chi acquista (tua figlia) deve dichiarare che sta acquistando con finanze proprie escludendo il coniuge in comunione dei beni , quest'ultimo deve intervenire nel nuovo acquisto solo per avallare tale dichiarazione.
 

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