V86g

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Buonasera. Nel marzo 2022 tramite agenzia immobiliare abbiamo visto una casa e fatto proposta di acquisto. Il venditore non ha accettato perché ha poi deciso di non vendere più l’immobile. Diverso tempo dopo trovo il contatto del venditore , e chiedo se interessato ancora alla vendita. Ora potremmo concludere, ma mi è stato riferito che la provvigione spetterebbe comunque all’agente anche se ormai il mandato è scaduto. Da una ricerca fatta, sembrerebbe proprio così. Il prezzo è diverso rispetto a quello pattuito a suo tempo in agenzia,e non eravamo comunque giunti ad alcun accordo vincolante, ma basta la mediazione dell’agente per far scattare il diritto. E’ possibile? C’è un termine di prescrizione? Come può venirne eventualmente a conoscenza l’agente? Grazie.
 

V86g

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Privato Cittadino
Aggiungo una sentenza che ha negato la provvigione, ma il prezzo della seconda trattativa era il 50 % in meno... (non poche migliaia).

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/01/2024, n. 538 (rv. 669966-01)

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione affermando che la scadenza del contratto di mediazione, la riduzione del prezzo, ed il tempo trascorso non valessero a interrompere il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la stipula, in una fattispecie in cui l'attività del mediatore era consistita nell'aver fatto visionare l'immobile e trasmetterne la planimetria, e la vendita si era conclusa un anno dopo, per un prezzo inferiore del 50%). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2019)

CED Cassazione, 2024
La ringrazio dei chiarimenti avv. Cordiali saluti.

Il problema è non tanto che alcune sentenze riconoscono questo principio, ma il fatto che spetta sempre al giudice la valutazione di merito, perchè il giudice può decidere basandosi sul suo convincimento, sulla base di tutti gli elementi della vicenda e non è così semplice in tribunale dimostrare che la seconda trattativa è un'iniziativa completamente autonoma dal punto di vista eziologico.
Questo lo dico per evitarti conseguenze spiacevoli.
Ciò non toglie che puoi rischiare e buttarti, ma ricordati che questo genere di vicende non contempla la possibilità di avviare una trattativa con l'agente per disinnescarlo, perché non si sveglia mai il can che dorme.
Sarebbe come "informarlo" che non lo vuoi pagare.
Pertanto, è a rischio e pericolo di chi agisce.
Tra l'altro, non so se mi è sfuggito: erano previste penali nel primo contratto?
No, non erano previste penali. Tutto chiaro. Purtroppo perderò l’immobile ma almeno non rischio. Mi sa dire se comunque oltre le provvigioni e le spese processuali si potrebbe configurare anche una richiesta di risarcimento danni da pagare in più all’agenzia?
 

ab.qualcosa

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Agente Immobiliare
No, non erano previste penali. Tutto chiaro. Purtroppo perderò l’immobile ma almeno non rischio. Mi sa dire se comunque oltre le provvigioni e le spese processuali si potrebbe configurare anche una richiesta di risarcimento danni da pagare in più all’agenzia?
Tieni presente che a quel punto avresti fatto anche una dichiarazione falsa in un atto pubblico.
 

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