Per ordine:
- il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno;
- se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito;
- l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione;
- dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare;
- non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto;
- la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione;
- la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate);
- in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode;
- la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione;
- il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione;
- anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione:
- il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti;
- la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito;
- se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto;
- se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore;
- ecc., ecc.,
- il diritto a percepire le provvigioni da parte del mediatore matura quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento;
- la richiesta di pagamento delle provvigioni deve essere formulata al debitore entro un (1) anno;
- se il debitore non paga entro un (1) anno, ancor prima della scadenza dello stesso, va reiterata la richiesta con raccomandata A/R e così di seguito;
- l'invio della raccomandata interrompe i termini della prescrizione;
- dal momento dell'invio della raccomandata e non dalla prima richiesta di pagamento si conteggia l'anno solare;
- non rinnovando la richiesta entro un (1) anno, il credito è prescritto;
- la dichiarazione del debitore in atto pubblico o anche privato e vale come ammissione del debito (utilissimo e valido in un giudizio), ma non interrompe la prescrizione;
- la notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio, interrompe definitivamente i termini della prescrizione (non c'è più bisogno di inviare raccomandate);
- in caso di frode al mediatore (scavalco) il termine della prescrizione di un (1) anno decorre dalla data della scoperta della frode;
- la sola emissione della fattura non interrompe i termini della prescrizione;
- il notaio non può rifiutarsi di rogitare se una delle parti dichiara di non voler pagare la provvigione del mediatore. Provvede alla sola annotazione della dichiarazione;
- anche se il notaio annota nell'atto la dichiarazione contraria della parte al pagamento della provvigione, questa dichiarazione è utile in giudizio per il riconoscimento del credito, ma non interrompe i termini della prescrizione:
- il notaio non opera come agenzia o studio per recupero crediti;
- la fattura va emessa per competenza e non per cassa. Se non pagata può essere annullata con nota di credito entro l'anno solare. Instaurata la causa e richiesto il decreto ingiuntivo in presenza di fattura, la stessa non può più essere annullata dalla nota di credito;
- se non si emette fattura si instaura una normale causa senza richiesta di decreto ingiuntivo e sarà emessa fattura non a sentenza favorevole, ma a pagamento avvenuto;
- se il condannato non paga, il diritto a riscuotere la provvigione si prescrive in dieci (10) anni, fatta salva l'interruzione di detto termine con l'invio di una raccomandata con messo notificatore;
- ecc., ecc.,