tommysack

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, in una proposta d'acquisto preparata da un'agenzia immobiliare è stata inserita dall'acquirente una clausola sospensiva per l'ottenimento del mutuo. L'agenzia però, tramite un modulo a parte che serve a regolare il rapporto cliente/agenzia, informa che la provvigione sarà maturata e dovrà essere corrisposta alla conclusione dell'affare.
Il momento della conclusione dell'affare, è da intendersi alla firma e quindi all'accettazione della proposta da parte del venditore, o al verificarsi della condizione della sospensiva?

Grazie a tutti
 

francesca63

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Privato Cittadino
La conclusione dell'affare presuppone nel tuo caso sia l'accettazione della proposta, sia la concessione del mutuo.
Giusto il senso, ma concettualmente sbagliato,perché il modulo è equivoco,in caso di contratto condizionato.

L'affare è concluso con l'accettazione, e con la comunicazione al proponente dell'avvenuta accettazione.
La presenza della clausola sospensiva rende il contratto preliminare concluso "non efficace".
Ma la conclusione dell'affare c'è stata,tanto è vero che non sono necessarie altre firme per rendere il contratto efficace,cioè completamente operativo.
E' necessario solo che si verifichi la condizione.

Io,se non sono gia stati firmati i moduli, scriverei chiaramente ( a scanso di equivoci ),che le provvigioni sono dovute solo e se si avvera la condizione.
 

tommysack

Membro Attivo
Privato Cittadino
Giusto il senso, ma concettualmente sbagliato,perché il modulo è equivoco,in caso di contratto condizionato.

L'affare è concluso con l'accettazione, e con la comunicazione al proponente dell'avvenuta accettazione.
La presenza della clausola sospensiva rende il contratto preliminare concluso "non efficace".
Ma la conclusione dell'affare c'è stata,tanto è vero che non sono necessarie altre firme per rendere il contratto efficace,cioè completamente operativo.
E' necessario solo che si verifichi la condizione.

Io,se non sono gia stati firmati i moduli, scriverei chiaramente ( a scanso di equivoci ),che le provvigioni sono dovute solo e se si avvera la condizione.

Grazie Francesca
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
se non si avvera la sospensiva nn c'è accordo concluso tra le parti
Sul fatto che non si debba pagare la provvigione se non all'avverarsi della condizione sospensiva, non ci sono dubbi.
Ma dire che non c'è un accordo concluso tra le parti è inesatto ,poiché l'accordo c'è eccome,ancorché in attesa di efficacia.
Si può dire che non c'è accordo (non c'è più ) solo passato il tempo previsto,se la condizione stessa non si è avverata .
Se non ci fosse alcun accordo, sarebbe necessario firmare qualcosa all'avveramento della condizione (trattandosi di contratti aventi come oggetto beni immobili la forma scritta è prevista ab substantiam).
Invece all'avveramento il contratto diventa efficace, senza altre firme.

Il mio suggerimento di specificare "provvigioni all'avveramento condizione ", era solo per evitare che ci potessero essere equivoci ,in questo caso facilmente evitabili con la dicitura corretta.
 

tommysack

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nel caso la clausola fosse risolutiva, sempre sul mutuo, invece che sospensiva cosa cambia dal punto di vista della provvigione e di una caparra confirmatoria?
 

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