da Wikipedia:
"Il procedimento di convalida di sfratto è un procedimento speciale disciplinato dal codice di procedura civile agli art.657 e ss.
Dal punto di vista teorico, tal procedimento può essere definito come sommario e con prevalente funzione esecutiva.
La sommarietà è dovuta, o dalla possibile acquiescenza del convenuto o dalla incompletezza della cognizione che può caratterizzare il procedimento ivi considerato.
La prevalente funzione esecutiva è data dal fatto che con questa procedura si mira ad ottenere al più presto un titolo esecutivo"
l'inquilino può richiedere al magistrato di fissare nuovamente il termine di rilascio, concedendo una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, per gli ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati e cassaintegrati è prevista una proroga superiore a 6 mesi.