TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3340/00, avente ad oggetto: pagamento provvigione per incarico di mediazione
TRA
Tizio,rappresentato e difeso dall’avv. … giusta mandato a margine dell’atto di citazione ed elett.nte dom.to presso il suo studio sito in Cercola, …. –attore-
E
D’Caio, rappresentato e difeso dall’avv. …. i, giusta procura stesa in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ed elett.nte dom.to in Nola, alla via … presso lo studio dell’avv. …. –convenuto-
NONCHE’
Mevio, difeso dall’avv. … , giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elett.nte dom.to presso lo studio dell’avv. … , sito in Casalnuovo di Napoli, …. –convenuto-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell’udienza del 5.12.2006, da intendersi qui integralmente riportato.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.6.2000, Tizio conveniva in giudizio D’Caio e Mevio innanzi a questo tribunale assumendo di aver svolto l’attività di mediazione relativa alla compravendita della villa sita in S. Sebastiano al Vesuvio, via …, tra l’acquirente Mevio ed il venditore D’Caio; che le parti del contratto pattuivano di corrispondere ad esso Tizio la provvigione pare al 2% ciascuno, sul valore della vendita, come compenso per rimborso spese forfettario e vacazione, consulenza ed oneri vari relativi all’attività di promozione e mediazione; che dopo trattative, nel novembre del 1999 i convenuti stipulavano contratto preliminare di compravendita per il prezzo complessivo di £. 800.000.000; che il Mevio ed il D’Caio erano in procinto di effettuare il rogito di trasferimento dell’immobile e ciò nondimeno non avevano corrisposto il compenso pattuito per l’attività svolta da esso attore; che erano risultati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia; tanto premesso chiedeva che venisse dichiarato che i convenuti erano tenuti al pagamento della somma di £.32.000.000 a titolo di compenso per l’attività di intermediazione prestata e per l’effetto la condanna del Mevio e del D’Caio al pagamento della predetta somma, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi da decorrere dal 23.11.1999, ovvero dalla costituzione in mora, vinte le spese di lite.
Si costituiva D’Caio il quale contestava diffusamente la domanda avversaria, osservando di non aver mai conferito alcun incarico di intermediazione al Tizio ; che il proprio figlio, oltretutto, aveva esercitato sino al 1998 l’attività professionale di mediatore immobiliare, sicché esso convenuto non si sarebbe certo rivolto ad un mediatore esterno; evidenziava che, in ogni caso, l’attività che la controporta assumeva di aver espletato andava stimata nulla perché in contrasto con quanto dettato dall’art.3 della legge n.39 del 1989; che, infatti, la detta disposizione conferiva la possibilità di esercitare l’attività di mediazione solo alle persone iscritte nel ruolo degli agenti di affari di mediazioni tenuto presso le camere di commercio; che il successivo art.8 della citata legge prevedeva a carico di chi esercita l’attività in questione senza la previa iscrizione, una sanzione amministrativa, oltre alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di provvigione; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con condanna dell’attore “al pagamento delle spese processuali per lite temeraria”.
Si costituiva anche Mevio il quale resisteva alla domanda evidenziando di essere domiciliato al civico 14 della stessa strada, di tal che non avrebbe avuto alcun bisogno di intermediari per contattare un proprio vicino; che doveva ritenersi che il Tizio , trovandosi nel negozio dove la moglie esercitava l’attività di salumeria, sia venuto a conoscenza dell’intenzione del D’Caio di vendere l’immobile ed abbia tentato di inserirsi nelle trattativa con l’intento di ottenere il pagamento della provvigione; che il diritto alla provvigione spettava a mente dell’art.6 della legge n.39 del 1989 solo ai soggetti iscritti nell’apposito albo, con conseguente nullità dell’eventuale attività prestata; concludeva, pertanto, per la declaratoria di infondatezza della domanda e, ove ritenuta sussistente l’attività prestata, di nullità del contratto di mediazione per contrarietà a norme imperative, con conseguente condanna dell’attore al pagamento delle spese del giudizio.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova per testi, sul rilievo della nullità del contratto, la stessa, sulle conclusioni rese all’udienza del 5.12.2006 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che parte attrice, all’udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, ha ritirato il proprio fascicolo senza provvedere a ridepositarlo allo scadere dei termini di cui all’art.190 c.p.c..
Ciò posto, l’attore ha proposto azione volta ad ottenere il pagamento della provvigione relativa ad un incarico di intermediazione nella compravendita di un immobile intervenuta tra i convenuti D’Caio e Mevio.
I convenuti hanno preliminarmente eccepito che il Tizio non è iscritto nei ruoli dei mediatori, così come dettato dall’art. 6 della legge 3 febbraio 1989 n.39, il quale statuisce che “Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli” (corsivo aggiunto).
A fronte di ciò, la difesa di parte attrice, nella memoria autorizzata ex art.183 co 5 c.p.c., ha sostenuto che non vi sarebbe stata l’insorgenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, per effetto del preventivo accordo, ma che il diritto alla provvigione sarebbe sorto, in ogni caso, in virtù dell’effettiva utilizzazione, da parte dei convenuti, dell’opera svolta da esso Tizio , richiamandosi alla figura del contratto di fatto o a quella che oramai viene definita “da contatto”.
Va detto subito che la mancanza della relativa iscrizione da parte dell’attore non è controversia essendo pacificamente ammessa dallo stesso Tizio ; inoltre, più in generale, lo stesso Tizio afferma di aver esercitato l’attività in questione anche se occasionalmente.
Orbene, riguardo alla sorte dei ‘contratti’ di mediazione stipulati da soggetto non iscritto all’albo previsto dalla legge all’art.2, si contrappongono due indirizzi giurisprudenziali: il primo sostiene in radice che il rapporto è da ritenere a tutti gli effetti nullo ex art.1418 c.c., giacché posto in essere in violazione di una norma imperativa di legge, il cui carattere è reso manifesto da quanto previsto all’art.8 della legge n.39 cit., che presidia la violazione con la sanzione amministrativa ed in caso di reiterazione, finanche con quella penale, nonché dal fatto che il mediatore è obbligato alla restituzione delle provvigioni eventualmente percepite (tra le tante Cass., 3 novembre 2000 n.14381); il secondo, pur ammettendo la possibilità che il rapporto possa ritenersi validamente instaurato, in ogni caso, evidenzia come ‘a termini di legge, la mancata iscrizione all’albo dei mediatori comporta la “non insorgenza” del diritto alla provvigione e l’applicazione delle previste sanzioni di carattere amministrativo e penale (Cass. 25 febbraio 2002 n.2135).
Sia che si acceda all’uno che all’altro indirizzo si comprende come, comunque, il diritto alla provvigione non possa essere riconosciuto, avendo, sotto altro profilo, la giurisprudenza avuto cura di rimarcare come ciò non possa avvenire neppure sub specie di azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell’art.2041 c.c., proprio perché l’art.8 della legge n.39 del 1989, prevede l’obbligo delle restituzione di ciò che è stato riscosso in violazione di quanto dettato dal comma 1 dell’art.6 legge cit. (cfr. Cass. 2 aprile 2002 n.4635).
I riferimenti, anche di carattere giurisprudenziale, richiamati dalla difesa dell’attore in ordine al diritto alla provvigione e alla possibilità che il rapporto sorga anche, per così dire, ‘da contatto’, non appaiono conferenti, atteso che presuppongono, comunque, che il mediatore sia iscritto nei relativi albi.
Infatti, le sentenze citate riguardano tutte soggetti abilitati; per completezza argomentativa si osserva, altresì, che, alla stregua dei fatti allegati sia in citazione che ai sensi dell’ultimo comma dell’art.183 c.p.c. – i quali prospettano l’espletamento dell’incarico senza vincoli di dipendenza con alcuna delle parti ed in posizione di imparzialità – non può dubitarsi circa l’oggetto dell’azione proposta, volta, ex art.1755 c.c., al riconoscimento della provvigione a titolo di mediazione nell’affare, norma, quest’ultima, cui, non a caso, si richiama parte attrice sempre nella memoria di cui al comma 5 dell’art.183 c.p.c.; peraltro, non si perverrebbe a diverso approdo, laddove si volesse ritenere che nella specie ricorra l’ipotesi del procacciatore di affari, la quale, secondo la migliore dottrina che si è occupata dell’argomento, va assimilata integralmente al contratto di mediazione, con la conseguente disciplina applicativa, comprensiva, ovviamente, delle regole dettate dalla legge n.39 del 1989; infine si osserva come, per quanto emerso, l’attività svolta dal Tizio non avesse neppure il carattere dell’occasionalità.
Alla luce delle argomentazioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Parimenti, volendo pure ritenere che questa sia stata proposta in virtù del richiamo alla temerarietà della lite, non può essere accolta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c., non sussistendo i presupposti soggettivi e soprattutto quelli oggettivi relativi al danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per i diritti, sulla base delle tabelle in vigore al momento dell’espletamento dell’attività; per gli onorari, di quella attualmente vigente..
P.Q.M.
Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) rigetta la domanda di condanna ex art.96 avanzata in via riconvenzionale da D’Caio ;
c) condanna Tizio alla refusione delle spese di lite in favore di D’Caio che si liquidano in euro 15,33 per spese, euro 791,51 per diritti ed euro 900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
d) condanna Tizio alla refusione delle spese di lite in favore di Mevio che si liquidano in euro 15,33 per spese, euro 712,91 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Nola, così deciso il 19 marzo 2007
Il G.I. Dott. Francesco Notaro
Ciao.
Manlio