leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Il diritto di prelazione in favore del conduttore opera quando il locatore, alla prima scadenza contrattuale (rispettivamente quattro e tre anni, a seconda che si tratti di contratto libero o concordato), si avvalga della facoltà di diniego del rinnovo del contratto perché ricorre una di queste tre ipotesi:

intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; va a riguardo precisato che l'art. 1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è intervenuto a stabilire che "E' nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392". Questa norma, introdotta con decreto ministeriale che in quanto tale, per il principio della gerarchia delle fonti del diritto, non può abrogare una norma di legge, si riferisce evidentemente alla vendita in un contesto in cui il locatore sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione;
l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che dev'essere ricostruito o del quale dev'essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore è di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, oppure s'intende operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, o, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intende eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle è indispensabile, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'immobile stesso.

Nel primo caso il conduttore ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti dell'immobile, mentre negli altri due casi il diritto di prelazione scatta se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile, con il conduttore che ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali aspiranti conduttori.

E QUANDO NO

Se il proprietario intende vendere a terzi dopo la prima scadenza contrattuale, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, né gli spetta se, una volta scaduto il contratto, il locatore intende locare l'immobile a terzi.

Parimenti, al conduttore non spetta il diritto di prelazione se il locatore è comproprietario dell'immobile a titolo di comunione ereditaria: in tal caso, infatti, il diritto di prelazione accordato ai coeredi dall'art. 732 c.c. prevale su quello del conduttore. Lo stesso dicasi se il locatore vende al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

La parentela è il vincolo che lega due persone che discendono l'una dall'altra (per es. padre e figlio, nonno e nipote), o che, pur non discendendo l'una dall'altra, hanno uno stipite (ossia un ascendente) in comune: per es. due fratelli germani hanno in comune il padre, due cugini i nonni (si dicono germani i fratelli nati dagli stessi genitori, mentre si dicono consanguinei e uterini, rispettivamente, i fratelli nati dallo stesso padre ma da madre diversa, e quelli nati dalla stessa madre ma da padre diverso).

Per quanto riguarda il calcolo della parentela, occorre premettere che la parentela può essere in linea retta e in linea collaterale (per linea s'intende l'insieme delle generazioni, tecnicamente indicate, queste, come gradi). E' in linea retta la parentela che unisce persone discendenti l'una dall'altra, mentre è in linea collaterale la parentela che unisce persone non discendenti l'una dall'altra ma aventi uno stipite in comune. Per calcolare la parentela in linea retta si risale dal soggetto preso in considerazione a quello nei cui confronti si vuole calcolare la parentela, e si calcolano tanti gradi quante sono le persone, meno uno: così, tra padre e figlio la parentela è di primo grado, tra nonno e nipote di secondo e così via. Per calcolare la parentela in linea collaterale si risale dalla persona considerata allo stipite, per scendere da questi alla persona nei cui confronti si vuole calcolare la parentela, e si considerano, anche in questo caso, tanti gradi quante sono le persone, meno uno: così, tra fratelli la parentela è di secondo grado, tra cugini è di quarto grado e così via. Di regola la legge prende in considerazione la parentela fino al sesto grado.

Quanto all'affinità, essa è il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge: per es. genero e nuora, cognati. Circa il calcolo dell'affinità, un coniuge è affine dei parenti dell'altro nella linea e nel grado in cui questi è loro parente; così, tra nuora e suocero l'affinità è di primo grado in linea retta (essendo padre e figlio parenti di primo grado in linea retta), tra cognati è di secondo grado in linea collaterale e così via.

L'art. 38 L. 392/1978, che attribuisce al conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diritto di prelazione nei confronti del locatore che intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, si applica alle sole alienazioni volontarie e non trova quindi applicazione nel caso in cui, dichiarato il fallimento del locatore, l'immobile venga venduto coattivamente (Cass. 6/4/1990, n. 2900).

Quando la vendita riguardi non un intero edificio (cosiddetta vendita in blocco, nella quale il conduttore non ha diritto alla prelazione), ma solo alcune delle unità immobiliari che lo compongono, ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia, trasferite con un unico atto (cosiddetta vendita cumulativa), al fine di stabilire se debba essere riconosciuto il diritto di prelazione del conduttore di una di tali unità comprese nella vendita, deve accertarsi se l'oggetto del contratto sia unico: se sia, cioè, un complesso immobiliare dotato di una propria individualità giuridico-strutturale, o se contenga tanti atti di disposizione per quanti sono gli immobili: sia, cioè, un atto traslativo ad oggetto plurimo; mentre nel primo caso la prelazione dev'essere esclusa per le stesse ragioni per le quali lo è nella vendita in blocco (in quanto oggetto del trasferimento è un bene che ha una configurazione sua propria, che lo rende diverso dall'immobile locato), nel secondo caso dev'essere riconosciuto (Cass. 1/9/1999, n. 9197).
 
M

marcellogall

Ospite
Leonard è stato più che esauriente. Vorrei che osvaldok spegasse in base a quale norma il suo inquilino ha esercitato il diritto di prelazione. Gli era forse stata data disdetta alla prima scadenza del contratto di locazione?
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
La prelazione c'è, ma per mettere in atto la prelazione conviene avere una proposta concreta con prezzo stabilito per poi consegnare una vera e propria prelazione, inverosimile è dire ad un inquilino ho intenzione di vendere l'immobile da lei condotto in locazione alla cifra di 100K euro e se poi lo vendo a 80?? nuova comunicazione?
Ergo l'agente immobiliare ha (fortunatamente per lui) agito in modo corretto, ha sbagliato nei confronti di osvaldok non premunendosi in fase di incarico di aggiungere la clausola che prevedeva la provvigione anche in caso di acquisto da parte dell'inquilino che comunque sempre cliente è.
NOn riesco a dare del tutto torto a Leonard Antonio, a mio parere non si tratta di mendicare, ma di aver portato l'inquilino a decidere di acquistare l'immobile dietro concreta certezza di perdere l'immobile.
 

osvaldok

Nuovo Iscritto
Trà privati non esiste il diritto di prelazione, a meno chè non sia scritto e stipulato nel contratto di locazione tra le due parti. La prelazione spetta per i locali d'affari e la vendita frazionata di un intero immobile oppure per la vendita di immobili facenti parte di assicurazioni ecc. Specificato ciò , la clausola sospensiva che hai sottoscritto ti vincola con il precedente conduttore.Pur essendo Agenti Immobiliari nobn credo che all'agenzia spetti il diritto alla provvigione a meno che nell'incarico non sia specificata la clausola"anche in caso di acquisto da parte dell'attuale conduttore"

No questo non è scritto - Nel contratto non è scritto il diritto di prelazione ma essendo il conduttore una attività commerciale ( ufficio di commercialisti) mi hanno detto tutti che il conduttore può esercitare il diritto di prelazione.
Grazie per la risposta
 
M

marcellogall

Ospite
No questo non è scritto - Nel contratto non è scritto il diritto di prelazione ma essendo il conduttore una attività commerciale ( ufficio di commercialisti) mi hanno detto tutti che il conduttore può esercitare il diritto di prelazione.
Grazie per la risposta
Le locazioni commerciali hanno il diritto di prelazione quando hanno un contatto diretto con il pubblico.
Il trasferimento della sede di lavoro può far perdere il contatto con l'abituale clientela come nel caso di un negozio che vende al pubblico. Difficilmente andremmo a comperare il pane in un negozio lontano da casa. Lo stesso negozio con lo stesso genere di attività, se esercita il commercio all'ingrosso non gode del diritto di prelazione.
Gli uffici professionali, avvocati, notai, commercialisti ecc. hanno una clientela ben diversa. Il trasferimento di sede non comporta normalmente l'abbandono da parte dei clienti. Nel caso in questione non esiste diritto di prelazione.
Ci sono diverse sentenze in proposito.
 

osvaldok

Nuovo Iscritto
Le locazioni commerciali hanno il diritto di prelazione quando hanno un contatto diretto con il pubblico.
Il trasferimento della sede di lavoro può far perdere il contatto con l'abituale clientela come nel caso di un negozio che vende al pubblico. Difficilmente andremmo a comperare il pane in un negozio lontano da casa. Lo stesso negozio con lo stesso genere di attività, se esercita il commercio all'ingrosso non gode del diritto di prelazione.
Gli uffici professionali, avvocati, notai, commercialisti ecc. hanno una clientela ben diversa. Il trasferimento di sede non comporta normalmente l'abbandono da parte dei clienti. Nel caso in questione non esiste diritto di prelazione.
Ci sono diverse sentenze in proposito.

Scusate ma rimango un poco perplesso perchè a questo punto non riesco a capire se il conduttore poteva esercitare il diritto di prelazione.
Riassumo :
1) contratto è già alla seconda scadenza per il prossimo anno - Oltre tutto io ho già inviata la disdetta del contratto
2)L'acquirente della agenzia è un avocato e non solo lui ma anche il mio legale, il mio conduttore, insomma tutti mi hanno confermato che il conduttore ha il potere di esercitare la prelazione.
3) Anche per me il conduttore non aveva diritto in quanto mi risultava che la prelazione c'è solo per altre tipi di attività e non di certo per un commercialista; figurate che si è pure meravigliata l'agenzia di questo .
4) Quindi morale della favola tutti mi hanno detto che la prelazione c'era : voi che avreste fatto ?
Da profano ho fatto quello che dovevo fare.
Io non voglio pensare scusatemi che mi sono sbagliato .
Ne approfitto scusatemi dell'aggiunta : volendo acquistare un immobile in Brasile ( ci vado in gennaio ) qualcuno può darmi qualche consiglio ? Già qualcosa so tipo i documenti che il venditore deve produrre ma averne altri non fa mai male .
Grazie a tutti per le risposte così esplicative.
:ok:

Aggiunto dopo 3 minuti :

Grazie Leonard per la tua risposta.
L'ho stampata perché voglio leggerla bene e capirla dal momento che non ho competenza in materia.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
leggi con attenzione e vedrai che questa volta trovi la risposta ciao


Nelle locazioni non abitative il diritto di prelazione alla vendita è la regola, ma solo quando l'immobile è utilizzato per attività commerciali che prevedano stretti contatti con il pubblico (il caso tipico sono i negozi). Espressamente escluso dalla legge l'uso per l'esercizio di attività professionali (studi di avvocati, notai, architetti). Per le altre eccezioni, vedi tabella sotto.
In sostanza, in caso di alienazione l'inquilino ha diritto di:
· continuare comunque il contratto di locazione fino alle scadenze naturali;
· oppure acquistare, se lo vuole, l'immobile al prezzo e alle condizioni stabilite per la vendita dal proprietario, che non potrà vendere ad altri per condizioni diverse.

Meccanismi della prelazione alla vendita
Il proprietario deve dare per legge comunicazione della vendita con notifica attraverso ufficiale giudiziario all'inquilino (o a tutti gli inquilini, se sono più di uno). Nella comunicazione, va scritto il prezzo, che deve essere sempre espresso in denaro, e le condizioni a cui avviene la vendita stessa (data, rateizzazione, eccetera). In caso contrario, la comunicazione è priva di valore. Non occorre però allegare il compromesso, come accade per la prelazione agraria. Il conduttore ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto all'acquisto , sempre per iscritto tramite ufficiale giudiziario. Il pagamento, salvo diversi accordi, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla prima comunicazione del proprietario, insieme alla stipula del compromesso o del rogito di acquisto.

La giurisprudenza ha valutato la raccomandata con ricevuta di ritorno (molto più comoda) come un mezzo di uguale validità della notifica.

Aggiunto dopo 2 minuti :

il post precedente invece riguardava eventualmente il diritto di prelazione tra privati ..............................:ok:
 

osvaldok

Nuovo Iscritto
leggi con attenzione e vedrai che questa volta trovi la risposta ciao


Nelle locazioni non abitative il diritto di prelazione alla vendita è la regola, ma solo quando l'immobile è utilizzato per attività commerciali che prevedano stretti contatti con il pubblico (il caso tipico sono i negozi). Espressamente escluso dalla legge l'uso per l'esercizio di attività professionali (studi di avvocati, notai, architetti). Per le altre eccezioni, vedi tabella sotto.
In sostanza, in caso di alienazione l'inquilino ha diritto di:
· continuare comunque il contratto di locazione fino alle scadenze naturali;
· oppure acquistare, se lo vuole, l'immobile al prezzo e alle condizioni stabilite per la vendita dal proprietario, che non potrà vendere ad altri per condizioni diverse.

Meccanismi della prelazione alla vendita
Il proprietario deve dare per legge comunicazione della vendita con notifica attraverso ufficiale giudiziario all'inquilino (o a tutti gli inquilini, se sono più di uno). Nella comunicazione, va scritto il prezzo, che deve essere sempre espresso in denaro, e le condizioni a cui avviene la vendita stessa (data, rateizzazione, eccetera). In caso contrario, la comunicazione è priva di valore. Non occorre però allegare il compromesso, come accade per la prelazione agraria. Il conduttore ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto all'acquisto , sempre per iscritto tramite ufficiale giudiziario. Il pagamento, salvo diversi accordi, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla prima comunicazione del proprietario, insieme alla stipula del compromesso o del rogito di acquisto.

La giurisprudenza ha valutato la raccomandata con ricevuta di ritorno (molto più comoda) come un mezzo di uguale validità della notifica.

Aggiunto dopo 2 minuti :

il post precedente invece riguardava eventualmente il diritto di prelazione tra privati ..............................:ok:

Perfetto: ora ho fatto tutto quello che tu hai scritto ma a questo punto considerando che :
1) io ho firmato un incarico di compravendita
2) ho firmato una accettazione proposta d'acquisto dove è riportata e firmata dal proponente la seguente frase:
" la presente proposta e la sua accettazione sono sottoposte sospensivamente alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attuale conduttore al quale il venditore s'impegna a comunicare la vendita dell'immobile entro il 30/07/2010"
la provvigione all'agenzia che la devo per il tuo giudizio pagare ?
Grazie
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
..........se non ci sono altri patti con l'agenzia sottoscritti NO...........solo le eventuali spese sostenute dall'agenzia le quali dovrà documentare.......................:ok:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Perfetto: ora ho fatto tutto quello che tu hai scritto ma a questo punto considerando che :
1) io ho firmato un incarico di compravendita
2) ho firmato una accettazione proposta d'acquisto dove è riportata e firmata dal proponente la seguente frase:
" la presente proposta e la sua accettazione sono sottoposte sospensivamente alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attuale conduttore al quale il venditore s'impegna a comunicare la vendita dell'immobile entro il 30/07/2010"
la provvigione all'agenzia che la devo per il tuo giudizio pagare ?
Grazie

Codice civile alla mano no, tuttavia un riconoscimento x il lavoro svolto andrebbe dato, non credi? ;)
 

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