Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Ho un dubbio atroce.

Nel 2012 scadrà un contratto di locazione commerciale (il secondo sesto anno)

Il proprietario dei muri manderà a breve al conduttore regolare disdetta al contratto di locazione.

L'immobile in questione è inserito in un più vasto immobile che sarà oggetto di totale ristrutturazione per poi essere messo in vendita.

In questa fattispecie il conduttore ha diritto ale 18 mensilità del canone per la perdita del'avviamento commerciale ( io penso di si)

Il Locatore/proprietario deve far esercitare il diritto di prelazione al conduttore (penso di no)

Ma non ne sono sicuro :occhi_al_cielo:
 

angeloberti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Secondo me trattandosi di scadenza del dodicesimo anno, il proprietario non è tenuto ad alcun obbligo. Se così non fosse un proprietario sarebbe vincolato in eterno al conduttore, e le scadenze non avrebbero alcun significato.
Quanto da te espresso, vale sempre secondo me e la mia esperienza, per la scadenza dei primi sei anni, o per una richiesta di liberazione durante la validità del contratto.
 
I

Id0

Ospite
MI pare che l'art. 34 della 392/78 abbia indicato diversamente.

Solo nel caso il conduttore receda o risolva per inadempimento dal contratto si perde l'avviamento (r.d. 267/42).

L'indennità spetta a quel conduttore, che abbia sottoscritto un contratto per immobile a destinazione non abitativa (urbano) nel quale eserciti durante la locazione (o affitto) una attività commerciale o produttiva aperta al pubblico.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Il diritto di prelazione scatta nel momento in cui il Locatore vende l'immobile prima della naturale scadenza del contratto di locazione.
 
I

Id0

Ospite
errata corrige del mio post sopra, manca roba: il riferimento al regio deceto è per indicare anche la casistica nella quale il conduttore venga sottoposto alle procedure descritte nello stesso -> decadenza del diritto all'indennità... sorry.
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Spetta sempre l'avviamento commerciale in caso di disdetta, anche dopo i primi sei anni.
Per quanto concerne il diritto di prelazione, in caso di vendita spetta sempre e comunque, per quanto concerne la didetta per l'esecuzione di lavori strutturale sull'intero edificio e' consentita dalle norme in questo caso non si sa se poi seguira' una vendita per cui non vedo quale diritto si debba tutelare.
Cordialmente
Noel
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
No ricapitoliamo, la disdetta si avrà da parte del locatore alla fine del 12 anno (in mancanza di disdetta il contratto si rinnova di ulteriiori 6 anni)

Visto che si è arrivati poi al 12o anno la proprietà svolgera lavori di completo rifacimento dell'immobile, ove è inserito anche il negozio, per poi rivenderlo, la domanda è il conduttore ha anche qualche diritto in merito all'eventuale prelazione?
 
I

Id0

Ospite
mmm, non credo, le 18 mensilità (che diventano 36 se si dovesse locare entro un anno a attività della stessa categoria merceologica, per questo i fondi a volte stanno "sfitti " un anno) sono appositamente messe lì per "saldare" il "danno".

Quindi se il proprietario rifacesse l'immobile alla seconda scadenza naturale non credo che il conduttore potrebbe vantare alcunché... Se invece il proprietario alla prima scadenza avesse interrotto il rapporto adducendo i gravi motivi (ristrutturare o modificare la destinazione dell'immobile) mi pare (ma non ho i riferimenti di legge in mente certi, quindi prendere con le molle) che nel caso ci sia poi mancanza nell'esecuzione di quelle modifiche o intenzioni descritte nella disdetta il conduttore possa vantare, oltre al normale reintegrazione del rapporto locatizio precedente (con danni e spese) anche la prelazione in caso di vendita (prevista di norma anche nel contratto), senza perdere il diritto dell'indennità di avviamento e di tutto il cucuzzaro.
 

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