paolo_78

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti.
Una domanda particolare relativamente ad una disposizione testamentaria.
Tramite testamento, sono stato nominato da mio padre che è in vita, legatario di un appartamento.
Supponiamo che io, a mia volta, rediga un testamento in cui nomino erede o legatario di questo appartamento ancora non mio, una persona qualsiasi (al di la di una eventuale lesione di legittima che non è argomento di questa trattazione)
Se io venissi a mancare prima di mio padre, il mio testamento è nullo?
Grazie.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Il caso in esame ricade nel patto successorio istitutivo (vietato):

"Tizio conviene con Caio, che Caio sia proprio erede”. La violazione della libertà testamentaria in questo caso è evidente.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Se io venissi a mancare prima di mio padre, il mio testamento è nullo?
No; sarebbe inefficace il legato, valido il resto del testamento.
Vedi art. 654 cc

Impossibile. Non puoi dare disposizioni su un bene immobile o su un bene mobile che ancora non è di tua proprietà.
Nel testamento si dispone di cose, denaro o immobili che si possiedono.

Il tuo è un patto successorio, vietato.
Si può, si può.
Non è un patto successorio.

Se è "fortunato", e viene a mancare prima il padre, la disposizione relativa all'immobile ereditato sarà valida.
Se muore prima lui ( e quindi quell'immobile non è entrato nel suo patrimonio), sarà inefficace.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Secondo me non è corretto quanto affermi, francesca.

Nel Brocardi a fondo pagina c'è scritto testualmente:

Ratio Legis
Il testatore può disporre validamente solo dei beni che fanno parte del proprio patrimonio, non di quelli altrui, salve le eccezioni previste dall'651 e 652 del c.c..

E le eccezioni comunque non rappresentano il caso esposto.

Vorrei sentire anche io il parere dell' @Avv Luigi Polidoro quando sarà disponibile e se possibile.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Se non sono nel suo patrimonio alla sua morte, ne dispone , ma non validamente.

Ci stiamo arrampicando sugli specchi, così, però. Se ne dispone non validamente, in matematica è come se non ne disponga, perché basta il fischio di un avvocato per annullare la disposizione.
 

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