Noto con piacere che si comincia a mettere le mani avanti.
La lista delle organizzazioni incrimimate e' reperibile su diverse pubblicazioni a livello nazionale.
Dal sole 24 ore, Milano Finanza, il fatto quotidiano etc..
Detto questo, resta risibile la tua obiezione, riferita al tavolo di esperti avvocati, in forza a Tecnocasa.
Come se potessero cambiare le normative.
Quelli che hanno vinto le cause, per vizi dell'incarico, pure con i compromessi firmati e poi non rispettati dai contraenti, sono Avvocati pure loro.
Ti posto prima questo link che arriva direttamente dal capoluogo della tua regione.
Di seguito uno stralcio da il fatto quotidiano.
Ale'.
Le clausole penali nei contratti di mediazione immobiliare
Una veloce lettura dei moduli depositati dalle Società “incriminate” fa tuttavia emergere con tutta evidenza che i moduli depositati dalle tre principali Associazioni (FIMAA, FIAIP, ANAMA) e quelli delle numerose altre organizzazioni (Tecnocasa, Tecnorete, Toscano, Prontocasa, Fondocasa ecc.) e soprattutto quelli delle singole agenzie o dei piccoli gruppi, sono tutt’altro che dissimili da quelli messi sotto accusa.
Gli Agenti Immobiliari si interrogano:
Se non è possibile usare moduli in cui è prevista l’esclusività dell’incarico, siamo obbligati a lavorare non in esclusiva?
Se la proposta di acquisto non può essere irrevocabile occorre eliminare l’art. 1329 del C.C. ?
Se il cliente non accetta una proposta esattamente conforme all’incarico ho lavorato per niente?
In realtà queste normative esistono già con l’introduzione dell’Art. 1496 bis e successivi nel codice civile, grazie all’art. 25 della legge 52/96 per il quale assoluta rilevanza hanno le conseguenze onerose dopo la conclusione degli accordi contrattuali, soprattutto in ordine a:
– Irrevocabilità dell’incarico (tale clausola può essere inserita soltanto a condizione che allo stesso vincolo sia assoggettato anche l’agente immobiliare)
– Penale in caso di recesso anticipato(risulta eccessiva quella clausola penale che prevede il pagamento di un importo sproporzionato rispetto all’attività conclusa dall’agente al momento dell’illegittima revoca)
– Esclusiva (deve essere necessariamente oggetto di trattativa delle parti prima che il cliente la accetti, quindi è fondamentale che sul mandato di vendita sia lasciato in bianco lo spazio riguardante tale scelta per l’eventuale dimostrazione che tale trattativa è avvenuta)
– Foro competente in caso di controversie(il foro competente deve essere quello del luogo in cui il cliente è residente o domiciliato).
Infatti, per effetto dell’entrata in vigore dell’Art. 37 bis del D.L. 24-1-2012 n. 1 (Codice del Consumo) “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
Mi puoi postare l'elenco dei gruppi multati con i 50.000 euro perchè, ripeto, ho informazioni diverse.
Essendo tu un valente copincollista non dovrebbe esserti difficile.
Per quanto riguarda la sentenza che hai allegato, mi sembra assolutamente ovvia: anche i sassi sanno bene che una clausola penale deve essere di gran lunga inferiore alla mediazione, se presente.
I moduli Tecnocasa, ad esempio sono privi di clausole penali da almeno 6 anni...
ma cosa te lo dico a fare...
Il tuo sembra più un gioco per far vedere chi ce lo ha più lungo.
Ebbene... ti lascio volentieri il primato...