Questo è un esercizio che mi stuzzica sempre... OK!
1) Cosa si evince dalla L. 192/78?
Nel testo della 392 si evince che la disdetta per entrambe le parti è di un anno...
L 392/78 art. 27 Durata della Locazione.
comma 7:
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore , mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione
comma 8:
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi. può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno se mesi da comunicarsi con l. r.
L'obbligo di specificare i gravi motivi non è sancito: come non viene mai indicato il termine di un anno per il recesso anticipato.
Questo termine (un anno) citato all'art 28 si riferisce alla sola rinnovazione del contratto, ogni 6 anni. Tale rinnovazione automatica non avviene se sopravviene disdetta da comunicarsi ameno 12 (o 18 per alberghieri) mesi prima della scadenza.
2) Cessione del contratto Art.36 medesima legge.
Il conduttore può sublocare l'immobileo cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda,.....(omissis) ...
Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte
Adesso siamo sicuri.
Cosi come siamo sicuri che eventualmente procedere di fronte a due insolventi, è una causa persa in partenza.