collega

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Agente Immobiliare
Il conduttore di un esercizio commerciale ha dato disdetta senza enunciare nella raccomandata i motivi per i quali ha dato il recesso come previsto dall'art,27 della 392/78.Il contratto è della durata 6+6. Sono passati soltanto 2 anni ed ha fatto pervenire la raccomandata. Adesso io mi chiedo può un inquilino lasciare l'immobile solo dopo 2 anni? Il conduttore può richiedere i canoni che mancano fino alla scadenza del contratto?

Grazie anticipatamente
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao,

il condotture puà lasciare l'immobile in corso di contratto senza pagare alcuna somma una volta scaduto il termine di disdetta. se non sono gravi motivi la disdetta dovrà essere data con un anno di anticipo.

CIao
 

collega

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Ciao bonats grazie per la risposta. Puoi comunque essere più esplicito sul termine di disdetta. Cosa vuol dire che prima che scadono i sei mesi io posso chiedere somme dei canoni che avrebbero dovuto pagare negli anni a venire? Ciao, Buona giornata.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
CIao,

Il locatore ha diritto a percepire i canoni fino al momento del rilascio dell'immobile ovvero fino al momento indicato sulla disdetta che non è mai inferiore a 6 mesi (recesso grave) o 1 anno (recesso normale). dal ricevimento della stessa.ò

é il caso contrario che crea molte problematiche perchè ci si riferisce all'indennità di avviamento. Ma non è il caso di parlarne in questa sede.

Ciao
 

GeDa Immobiliare

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Il conduttore deve pagare fino alla durata del contratto se:
1) non fossero gravi i motivi, trasferimento in altra città, ecc...
2) non avesse trovato un altro conduttore, in accordo con il Locatore, per subentrare nel contratto.
Buona giornata
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Geda il conduttore non deve pagare fino alla fine del contratto.

E' corretto quanto postato da Bonats

Il motivo del recesso? non ho i soldi per pagarti l'affitto, che facciamo ti dò disdetta o mi mandi via tu?

Bisogna essere anche pratici nelle risposte, non accademici, quel lavoro facciamolo fare agli avvocati.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Condivido di massima la risposta di Frisoli.
Non so in termini legali se permanga l'obbligo di pagare tutti i sei anni: e non ricordo la differenza fra disdetta per gravi motivi, 6 mesi, e disdetta normale 1 anno (questa da dove viene?).

Il punto a l'altro: se gli affari non rendono lo sperato e non posso più pagare il canone, preferisci che me ne vada spontaneamente o preferisci che ceda ad un lazzarone qualunque l'azienda e quindi di conseguenza il contratto , così poi tu te la vedi col subentrante?

p.s.: mi sono trovato in questa situazione. Con l'avvocato abbiamo convenuto di trovare un accordo: l'inquilino mi ha dato 6 mesi di locazione e mi a lasciato liberi i locali quasi subito.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Condivido di massima la risposta di Frisoli.
Non so in termini legali se permanga l'obbligo di pagare tutti i sei anni: e non ricordo la differenza fra disdetta per gravi motivi, 6 mesi, e disdetta normale 1 anno (questa da dove viene?).

Il punto a l'altro: se gli affari non rendono lo sperato e non posso più pagare il canone, preferisci che me ne vada spontaneamente o preferisci che ceda ad un lazzarone qualunque l'azienda e quindi di conseguenza il contratto , così poi tu te la vedi col subentrante?

p.s.: mi sono trovato in questa situazione. Con l'avvocato abbiamo convenuto di trovare un accordo: l'inquilino mi ha dato 6 mesi di locazione e mi a lasciato liberi i locali quasi subito.

Nel testo della 392 si evince che la disdetta per entrambe le parti è di un anno... poi si specifica che per gravi motivi il conduttore può rilasciare l'immobile in sei mesi :)... (salvo memoria dovrebbe essere così)

Siamo sicuri che si possa cedere tranquillamente un contratto di locazione senza interpellare il proprietario?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Siamo sicuri che ...
Questo è un esercizio che mi stuzzica sempre... OK!

1) Cosa si evince dalla L. 192/78?
Nel testo della 392 si evince che la disdetta per entrambe le parti è di un anno...
L 392/78 art. 27 Durata della Locazione.
comma 7: E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore , mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione
comma 8: Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi. può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno se mesi da comunicarsi con l. r.

L'obbligo di specificare i gravi motivi non è sancito: come non viene mai indicato il termine di un anno per il recesso anticipato. ;)
Questo termine (un anno) citato all'art 28 si riferisce alla sola rinnovazione del contratto, ogni 6 anni. Tale rinnovazione automatica non avviene se sopravviene disdetta da comunicarsi ameno 12 (o 18 per alberghieri) mesi prima della scadenza.

2) Cessione del contratto Art.36 medesima legge.

Il conduttore può sublocare l'immobileo cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda,.....(omissis) ...
Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte


Adesso siamo sicuri. ;)

Cosi come siamo sicuri che eventualmente procedere di fronte a due insolventi, è una causa persa in partenza.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Giusto, dimenticavo che il termine di 1 anno è solo per il locatore nel caso debba utilizzare l'immobile ecc ecc ecc..
 

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