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Dunque, anche secondo me le norme tecniche energetiche NON rientrano in quelle norme che il nostro testo unico definisce così per sanatorie di cui all'art 36 e 37: "se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".
Se sotto il profilo strutturale è stato chiarito che la verifica va fatta al momento della costruzione, o almeno in Piemonte, sotto il profilo energetico vi sono ancora degli elementi "bug pubblici" ovvero tecnici comunali che si comportano esattamente come la cassazione, ovvero che ritengono che la doppia conformità in merito ai requisiti minimi riguardi TUTTE le normative edilizie e sia da riferire sia al momento della chiusura di una parete che al momento attuale, richiedendo che la stessa sia conforme alle trasmittanze di oggi (rendendo di fatto insanabili praticamente ogni abuso di cui all'art.37!). Chiedo pertanto se qualcuno ha riferimenti normativi che contestano questa assurda presa di posizione.
Sempre sulla stessa linea questo comune richiederebbe la linea vita su una sanatoria di copertura per cambio di pendenza falda poichè, ora, la normativa la richiederebbe.
Per chiudere specifico pure che il comune NON accetta, come specificato dalla Legge, che la sanatoria sia "con opere" (isolamenti o linee vita che siano), pertanto il committente deve prima sistemare "abusivamente" adeguando gli standard normativi difformi e successivamente sanare.
Qualcuno mi sa aiutare? E... no, ovviamente non sussistono i presupposti per uno stato legittimo in tolleranza (che poi anche quella è davvero poco applicabile se non nei casi ove veniva già applicata senza creazione di elaborati, tavole e asseverazioni). Grazie a tutti
 

Jan80

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Purtroppo non sono un termotecnico, ma il ragionamento da fare, a mio parere, è quello di verificare l'immobile sia con le norme sul risparmio energetico del tempo (verifica come nuova costruzione) sia con le norme attuali (verifica come edificio esistente, non come nuovo!).
 

brina82

Membro Storico
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Purtroppo non sono un termotecnico, ma il ragionamento da fare, a mio parere, è quello di verificare l'immobile sia con le norme sul risparmio energetico del tempo (verifica come nuova costruzione) sia con le norme attuali (verifica come edificio esistente, non come nuovo!).
Non ho capito.

Se ho una finestra difforme dal progetto (e quindi anche la relativa porzione di tamponatura), in pratica secondo te cosa dovrei fare?
 

Jan80

Membro Senior
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Essendo una modifica minima, verifichi che sia stata seguita la norma del tempo per l' edificio (intero) e a oggi solo il singolo intervento della modifica localizzata della tamponatura (che probabilmente rientrerà entro il 10% dell' involucro disperdente), senza riverificare tutto il fabbricato dato che sarebbe surreale.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Essendo una modifica minima, verifichi che sia stata seguita la norma del tempo per l' edificio (intero) e a oggi solo il singolo intervento della modifica localizzata della tamponatura (che probabilmente rientrerà entro il 10% dell' involucro disperdente), senza riverificare tutto il fabbricato dato che sarebbe surreale.
Se oggi fai un intervento su una tamponatura, cioè per dire apriamo una finestra, che io sappia localmente si fa una verifica analoga all'intervento locale strutturale.

E cioè si analizza quella singola parete e si verificano i parametri di trasmittanza: ante senza finestra (e qui scatta la verifica secondo la normativa dell'epoca); post con finestra adeguata agli standard odierni, e analisi locale muro+finestra, in maniera tale che la variazione di trasmittanza rientri entro un certo range.

Così mi spiegò tempo fa un mio amico e collega, per gli interventi non in sanatoria.

Ma se devo fare una sanatoria oggi, con le finestre dell'epoca poichè appunto l'abuso (e quindi anche le finestre) risalgono all'epoca, ciò che ho appena descritto perde di significato: non potrei inserire nella verifica le finestre con gli standard di oggi; oppure, secondo altra interpretazione, sarei costretto a cambiare le finestre prima di effettuare questa sanatoria (altra interpretazione).

Io penso che non si debba fare tutto questo, altrimenti nessuno farebbe più l'art. 37.

In più ti aggiungo che in caso di lievi difformità strutturali la normativa odierna raramente è rispettata, quindi analogamente nessuno farebbe più interventi in sanatoria.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Per me non perde di senso, semplicemente la verifica attuale deve seguire la stessa regola sia per pratiche ordinarie che in sanatoria. Se hai modificato una piccola porzione di involucro riscaldato farai le verifiche che spettano come per una pratica ordinaria. Il problema è quale normativa applicare, quella odierna o quella del tempo dell' esecuzione.
Da verificare se la legge regionale entra in merito.
 

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