Il Comune può negare la residenza, quindi l'iscrizione alle liste anagrafiche, solo se accerta, tramite pubblico ufficiale, che quella non è la tua dimora abituale.
Infatti il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
L'iscrizione anagrafica costituisce il presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria, nonché la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rispetto al diritto di residenza, la legge non attribuisce all’autorità amministrativa alcuna sfera di discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento. Ne consegue, che il cittadino che faccia richiesta di essere iscritto nei registri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all’ufficiale d’anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune e dare attuazione a tale volontà.