In merito ai sempre flessibili contorni della responsabilità del mediatore, segnalo Cass. Ordinanza n. 22592 del 16 ottobre 2020 secondo cui "Una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la piena legittimità urbanistica del bene, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico".
In sostanza il mediatore immobiliare non deve automaticamente preoccuparsi della legittimità urbanistica del bene.
In sostanza il mediatore immobiliare non deve automaticamente preoccuparsi della legittimità urbanistica del bene.