Pedemontana
Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti,
mi piacerebbe avere le vostre esperienze in merito alla possibilità di un procedimento di responsabilità del mediatore per aver fornito per iscritto informazioni errate in merito alla tecnologia della caldaia centralizzata (ha detto che era a metano, invece è a gasolio).
Si tratta a mio parere di una informazione errata che avrebbe influenzato la valutazione dell'immobile in trattativa (un immobile con caldaia a gasolio a mio parere vale meno, o comunque dovranno essere sostenuti costi straordinari rilevanti per l'adeguamento al metano; fermo restando che l'importo delle spese condominiali ordinarie era noto) e comunque è un dato facilmente verificabile dal mediatore.
Faccio riferimento in particolare alla seguente:
Cassazione Civile, sez. III, 26-05-1999, n. 5107 - Pres. Bile F - Rel. Preden R - P.M. Dettori P (conf.) - Vastola c. Irfim Istituto Rappresentanze Fiduciarie
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE - Coordinamento del primo e secondo comma dell'art. 1759 cod. civ. con gli artt. 1175 e 1176 cod. civ., nonchè con i principi della legge n. 39 del 1989 - Necessità - Conseguenze - Obbligo di corretta informazione del mediatore - Sussistenza - Contenuto - Dovere di comunicare le circostanze note e quelle conoscibili con la media diligenza professionale nonché di non fornire informazioni false - Sussistenza - Divieto di fornire informazioni non verificate e poi risultate inesatte - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Responsabilità risarcitoria per i relativi danni.
L'art. 1759, comma primo, codice civile, laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla l. n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6). Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in un ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.
Qualora, pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente (nell'affermare tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, pur avendo il cliente provato che il mediatore gli aveva erroneamente comunicato l'inesistenza di ipoteche sull'immobile acquistato, aveva rigettato la domanda risarcitoria dello stesso, per non avere il medesimo provato la conoscenza da parte del mediatore della presenza di iscrizioni ipotecarie).
Ciao e grazie
mi piacerebbe avere le vostre esperienze in merito alla possibilità di un procedimento di responsabilità del mediatore per aver fornito per iscritto informazioni errate in merito alla tecnologia della caldaia centralizzata (ha detto che era a metano, invece è a gasolio).
Si tratta a mio parere di una informazione errata che avrebbe influenzato la valutazione dell'immobile in trattativa (un immobile con caldaia a gasolio a mio parere vale meno, o comunque dovranno essere sostenuti costi straordinari rilevanti per l'adeguamento al metano; fermo restando che l'importo delle spese condominiali ordinarie era noto) e comunque è un dato facilmente verificabile dal mediatore.
Faccio riferimento in particolare alla seguente:
Cassazione Civile, sez. III, 26-05-1999, n. 5107 - Pres. Bile F - Rel. Preden R - P.M. Dettori P (conf.) - Vastola c. Irfim Istituto Rappresentanze Fiduciarie
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE - Coordinamento del primo e secondo comma dell'art. 1759 cod. civ. con gli artt. 1175 e 1176 cod. civ., nonchè con i principi della legge n. 39 del 1989 - Necessità - Conseguenze - Obbligo di corretta informazione del mediatore - Sussistenza - Contenuto - Dovere di comunicare le circostanze note e quelle conoscibili con la media diligenza professionale nonché di non fornire informazioni false - Sussistenza - Divieto di fornire informazioni non verificate e poi risultate inesatte - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Responsabilità risarcitoria per i relativi danni.
L'art. 1759, comma primo, codice civile, laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla l. n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6). Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in un ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.
Qualora, pertanto, il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, si può configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente (nell'affermare tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, la quale, pur avendo il cliente provato che il mediatore gli aveva erroneamente comunicato l'inesistenza di ipoteche sull'immobile acquistato, aveva rigettato la domanda risarcitoria dello stesso, per non avere il medesimo provato la conoscenza da parte del mediatore della presenza di iscrizioni ipotecarie).
Ciao e grazie