Mentre tu scrivevi il sucitato, io facevo una banalissima ricerca su testi a mia disposizione, che tu hai già criticato, in altra discussione come
lol
Codici Civili di vecchia edizione ed altro.
Cosa ho trovato, e puoi trovarlo anche tu e tutti gli altri, che è esistente ed ampiamente regolato,
il contratto preliminare di locazione.
Io c'ero arrivato per logica giuridica (quello che tu chiami concetto leggermente distorto della giustizia e dell'applicazione delle leggi - cito senza rispondere tue parole, altrimenti granducato pensa che faccia "osteria") proprio perchè per professione seguo molto il campo giuridico, che regola tutto.
Quindi, adesso sono sicuro.
Consiglierei alla signora di non restituire un bel niente e procederei con le formalità previste.
Non istillo dubbi gratuiti a tamy, ma posso supportare quello che è apparso semplicemente logico già alla prima lettura : la stipula di un "pactum", provvisto di cauzione "ad adempiendo".
Il tutto è molto semplice ed ha precisi riferimenti giuridici.
Mi spiace che spesso la pensiamo diversamente, ma io ti sono grato degli stimoli.
Poi tamy e la signora facciano quello che vogliono, ma non vedo un giudice che premia la parte inadempiente con la restituzione della cauzione.
Sarà come dici tu che ho "un concetto leggermente distorto della giustizia e dell'applicazione delle leggi".
Sono rientrato stamane ed ho avuto modo di leggere solo ora le risposte di tutti , non voglio entrare in polemiche inutili e sterili, ma mi occorre precisare alcune cose per evitare che Tamy venga indotta in errore.
Partiamo da una prima considerazione fondamentale, richiamata da H&F ... il contratto preliminare ( che sia di affitto o di acquisto o altro ) :
Art. 1351 del C.C. Contratto Preliminare
Il contratto preliminare è
nullo ( artt. 1421 e ss ) se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo ( art. 2932 C.C. )
Diamo per buona che tamy ha sottoscritto una ricevuta particolareggiata per l'impegno all'affitto ,si vuole dare però connotazione di contratto preliminare alla ricevuta che rispetta la forma scritta come obbligo richiesto dal succitato articolo, dobbiamo però rilevare che tale ricevuta anche se particolareggiata non riveste carattere di preliminare di contratto in quanto mancante di precisi riferimenti sulla natura dell'accordo e dei requisiti prescritti dall' art. 1325 del C.C.
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti[1326];
2) la causa[1343] ;
3) l'oggetto[1346];
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
Sono questi elementi essenziali a pena di nullità per la formazione del contratto preliminare che diverrà contratto tra le parti, a questo aggiungiamo che:
art. 1418 del C.C. .Il contratto è nullo quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
in questo caso le norme imperative che possiamo addurre sono :
- Art. 1 comma 4 Lg 431/98 = A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
- art. 1421 e ss
- art. 1325 CC
Ragionamento che sembra ridondande , ma che chiarisce alcuni punti fondamentali in merito alla questione:
- Perchè la ricevuta di Tamy possa essere dichiarata preliminare di contratto , la stessa ricevuta deve contenere al suo interno elementi precisi che la configurino come contratto preliminare,
- Gli elementi che possono dare connotazione di contratto preliminare tra le parti alla ricevuta di tammy devono essere ,
l'accordo tra le parti ( cioè la proposta e l'accettazione ) ,
la causa ( l'affitto)
l'oggetto (la sua durata )
La forma ( scritta )
In parole povere ,
un contratto, e poichè non mi sembra che tale ricevuta possa essere ritenuta un contratto di affitto ma al contrario una ricevuta , ancorchè particolareggiata
, ritengo che il tutto sia
nullo, e restano per me gli adempimenti indicati nelle prime risposte. Fabrizio