francesca63

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La prescrizione della garanzia per vizi occulti decorre dalla loro scoperta e va denunciata entro 8 giorni
L'art. 1495 cod. civ.stabilisce un termine di decadenza (otto giorni) e un termine di prescrizione: un anno.
Sono due cose diverse.
Passato l’anno, l’azione è prescritta ( tranne il caso di opposizione dell’acquirente, convenuto per l’esecuzione del contratto).
 

gardabusiness

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Si hai ragione Francesca63: ho interpretato male io. Però l'art. 1495 si applica solo per difetti e vizi non gravi, che possono essere comunque rimossi, mentre quando si ha diversità tra il bene promesso con quello consegnato, che pregiudichi la natura del bene, tecnicamente detto " aliud pro alio " allora scattano altri meccanisimi:
prescrizione decennale, risoluzione per inadempimento, ecc
Copiato da: Risoluzione compravendita immobiliare e prescrizione - Copyright Carlo Pagliai.
Nel nostro caso penso che ci siano i presupposti
 

francesca63

Moderatore
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Però l'art. 1495 si applica solo per difetti e vizi non gravi,
Vizi occulti, gravi o meno che siano.
quando si ha diversità tra il bene promesso con quello consegnato, che pregiudichi la natura del bene, tecnicamente detto " aliud pro alio " allora scattano altri meccanisimi
Qui però non vedo i presupposti: hanno comprato un rudere, difficile sostenere che volevano comprare una reggia e sono stati ingannati ;)
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
si va in causa chiedendo la risoluzione del contratto per i motivi che ho detto nel post facendo esprimere il giudice invocando la tesi della cosa diversa da quella indicata in contratto: anche se un rustico sapevo di acquistare il motivo che mi ha portato all'acquisto era un rustico ristrutturabile normalmente e invece mi trovo un rustico ristrutturabile secondo altri canoni. Ovviamente con il rischio di una causa che può essere interpretata in vari modi dal giudice.
 

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