Tecnicamente si tratterebbe di "risoluzione consensuale", non di revoca.
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Tecnicamente si tratterebbe di "risoluzione consensuale", non di revoca.
L'art. 1495 cod. civ.stabilisce un termine di decadenza (otto giorni) e un termine di prescrizione: un anno.La prescrizione della garanzia per vizi occulti decorre dalla loro scoperta e va denunciata entro 8 giorni
Vizi occulti, gravi o meno che siano.Però l'art. 1495 si applica solo per difetti e vizi non gravi,
Qui però non vedo i presupposti: hanno comprato un rudere, difficile sostenere che volevano comprare una reggia e sono stati ingannatiquando si ha diversità tra il bene promesso con quello consegnato, che pregiudichi la natura del bene, tecnicamente detto " aliud pro alio " allora scattano altri meccanisimi
Cioè ?sono comunque stati ingannati sul fatto che non aveva vincoli, anche se chi lo ha fatto era in buona fede. Certo che risolvere la cosa senza dover tirar fuori articoli del codice civile sarebbe meglio
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