Appunto le spese di manutenzione ordinaria sono detraibili solo per spazi comuni no?
Ci sono, ho fatto una ricerca di norme/circolari ecc.
@cafelab ha ragione.
In generale, parliamo di lavori in appartamento/villino privato.
Dovendo sostituire le sole finiture, senza cambiare i divisori interni, si parla di manutenzione ordinaria, quindi le agevolazioni fiscali non sono attuabili, dal momento che ci vuole almeno una manut. straordinaria.
Tuttavia nella circolare n.57 del 1998 e meglio ancora quella n.13/E del 2019 (pag. 256) viene indicato l'elenco di ciò che fiscalmente si intende per manutenzione straordinaria, ovvero:
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350);
- sostituzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5);
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.
Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” e ciò deve risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.9).
È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori di acqua domestici solo se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.3).
Quindi (per il bagno) senza titoli ovvero senza CILA, solamente i lavori inerenti "realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne" si possono detrarre senza alcun titolo edilizio...
Domanda: nel rifacimento di un terrazzo che copre un ambiente non scaldato (in realtà quello che devo rifare io ricopre un box...), potrei farlo rientrare nel rigo "sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti"???
(prima c'era la guaina classica, ora metterei guaina liquida)
Oppure per "sostituzione solai" si intende proprio la parte strutturale...???