Ma non avevamo chiarito che la rinuncia dei nipoti accresce l'eredità del nonno rimasto, senza chiamare in causa altri parenti?
no perchè nel caso di dscendenti il resto non si considera.
Il bello ed il buono di questo Forum è che si può dialogare ed esprimere il proprio pensiero per cercare di dare una risposta a se stessi ed anche a chi pone domande.
Ritorniamo al quesito che oramai conosciamo, quasi, a memoria.
Diciamo, anche, che è stato citato l'art. 674 (testamento) ma non è applicabile a questo caso.
Si è parlato dell'art. 522 che recita:
"nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse".
L'ultimo comma dell'art. 571 recita:
"Se entrambi i genitori non possono e non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori discendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".
Da chiamare in causa anche l'art. 521, secondo comma, che recita:
"Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato".
Quindi, mio sereno ragionamento, essendo il padre dei due ragazzi premorto, l'eredità della nonna si devolve a questi ultimi.
Questi ultimi, rinunziando da soli o in due (522), è come se non esistessero (521).
Non esistendo eredi discendenti si ritorna al marito (nonno) della defunta (nonna) e ai collaterali di quest'ultima (571).
Le quote: 2/3 ed 1/3.
Se non ho commesso errori nell'interpretare gli articoli, il ragionamento deve essere questo sopra esposto.
Sono quà.