Buongiorno a tutti, Vi vorrei sottoporre una problematica inerente una causa intentata a clienti che d'accordo tra loro nonostante avessero firmato il foglio visita (acquirente) e una autorizzazione a trattare l'immobile ad una determinata cifra (venditore), hanno fatto tutto da soli ignorando le basilari regole comportamentali .
Senza dilungarmi più di tanto Vi posso solo dire che da quattro anni "discutiamo in tribunale e sembrerebbe che il giudice abbia capito alla perfezione la malafede dei due soggetti a discapito dell'agenzia.
Il punto nodale adesso è questo: questa mattina mi chiama il mio avvocato e mi dice che l'avvocato della controparte sostiene che non c'è stata mediazione in quanto i due soggetti con i quali l'acquirente ha avuto un contatto all'epoca dei fatti non erano iscritti al ruolo. Preciso che uno dei soggetti è una segretaria commerciale che è solitamente preposta al fronte office per accogliere i clienti e scremare le richieste, quindi alle nostre dipendenze regolarmente in qualità di segretaria commerciale. Il secondo soggetto all'epoca dei fatti aveva iniziato un rapporto di collaborazione con noi (no iscrizione al ruolo) con regolare contratto a progetto come procacciatore di clienti venditori, ma che all'occorrenza accompagnava i clienti, apriva la casa e la mostrava senza fare null'altro. Nel momento in cui il cliente avesse esplicitato interesse sull'immobile lo accompagnava in agenzia e un agente iscritto al ruolo avrebbe fatto la trattativa.
Nella fattispecie della situazione questo collega dopo aver avuto incarico dalla segretaria ha accompagnato il cliente a visionare l'immobile e null'altro. Vi allego qui di seguito il testo della Legge 39/89 e la recente sentenza in merito :
L 03/02/1989 n. 39
ART. 3.
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti (4) (5).
(2) Sentenza:
MEDIAZIONE...
In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.
A questo punto mi chiedo se secondo Voi è logico che io perda la causa con questi soggetti solo perchè ho fatto accompagnare i clienti da un collaboratore non iscritto al Ruolo.
Vi ringrazio anticipatamente per i commenti che vorreTe inviarmi.
Grazie
Sergio Calandra
Senza dilungarmi più di tanto Vi posso solo dire che da quattro anni "discutiamo in tribunale e sembrerebbe che il giudice abbia capito alla perfezione la malafede dei due soggetti a discapito dell'agenzia.
Il punto nodale adesso è questo: questa mattina mi chiama il mio avvocato e mi dice che l'avvocato della controparte sostiene che non c'è stata mediazione in quanto i due soggetti con i quali l'acquirente ha avuto un contatto all'epoca dei fatti non erano iscritti al ruolo. Preciso che uno dei soggetti è una segretaria commerciale che è solitamente preposta al fronte office per accogliere i clienti e scremare le richieste, quindi alle nostre dipendenze regolarmente in qualità di segretaria commerciale. Il secondo soggetto all'epoca dei fatti aveva iniziato un rapporto di collaborazione con noi (no iscrizione al ruolo) con regolare contratto a progetto come procacciatore di clienti venditori, ma che all'occorrenza accompagnava i clienti, apriva la casa e la mostrava senza fare null'altro. Nel momento in cui il cliente avesse esplicitato interesse sull'immobile lo accompagnava in agenzia e un agente iscritto al ruolo avrebbe fatto la trattativa.
Nella fattispecie della situazione questo collega dopo aver avuto incarico dalla segretaria ha accompagnato il cliente a visionare l'immobile e null'altro. Vi allego qui di seguito il testo della Legge 39/89 e la recente sentenza in merito :
L 03/02/1989 n. 39
ART. 3.
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti (4) (5).
(2) Sentenza:
MEDIAZIONE...
In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.
A questo punto mi chiedo se secondo Voi è logico che io perda la causa con questi soggetti solo perchè ho fatto accompagnare i clienti da un collaboratore non iscritto al Ruolo.
Vi ringrazio anticipatamente per i commenti che vorreTe inviarmi.
Grazie
Sergio Calandra