Questo ti fa capire meglio il discorso della collazione:
La collazione è l’atto col quale taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge), che abbiamo accettato l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante.
Presupposto perché operi l'obbligo della collazione è che il donatario accetti l'eredità.
Ad esempio, se un vedovo con due figli, muore lasciando beni per 100, in vita aveva effettuato una donazione a favore del figlio A per 50, mentre nessuna donazione era stata fatta a favore del figlio B. In questo caso potranno verificarsi le seguenti situazioni:
- Se il figlio A accetta l'eredità, egli sarà tenuto a restituire alla massa ciò che ha ricevuto in vita dal testatore (50), formando così un patrimonio da dividere con il proprio fratello pari a 150. In tal caso, ai sensi dell'art. 566 c.c., il patrimonio dovrà dividersi in parti eguali e quindi il figlio A otterrà in definitiva un valore di 75 [(100+50):2)].
- Se invece il figlio A decidesse di non accettare l'eredità del padre egli potrà trattenere la donazione a lui fatta (50), ma l'eredità verrà interamente devoluta al fratello B, il quale riceverà 100. Si tratta in questo caso di un conferimento reale, e quindi non va confuso con l'operazione, puramente fittizia, che consiste nel sommare ciò che è rimasto dal patrimonio a ciò che è stato regalato in vita.
Chiaro....grazie Umberto !
Quindi, fermo restando i
20 anni dall'Atto di donazione; con i Donanti in
vita; con la "
dispensa di collazione" chiaramente indicata; con la
dichiarazione di nulla a pretendere dei fratelli, perchè tacitati con congrue somme di denaro (nel 1993 !); con il ns.
impegno..... (mio e di mia moglie=donataria), a ....
tacitare eventuali "figli naturali", non dovrebbero servire... altre "
firme" per rassicurare TUTTI, Banca compresa .