La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che " La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). ...il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"...convivente con il possessore intestatario dell'immobile".
Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza.
Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può usufruire dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale,
mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei lavori,
ancorché non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza.
http://www.espertorisponde.ilsole24...2009/20090406/PRASSI/RIS_12_06_2002_184_E.pdf
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Questo significa che se il secondo immobile
è considerato al pari della casa per trascorrere le vacanze, ed appunto è vuota
non occupata da terzi.
La convivenza padre e figlio può essere dimostrata dal certificato di stato di famiglia, il comodato gratuito in questo caso può restare verbale perché non necessario.
Cmq si può chiedere sempre conferma tramite
Interpello all'Agenzia delle Entrate che risulta essere l'unico mezzo vincolante per la vostra pratica.