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Isabella Tafuro

Ospite
certo che sì, pare comunque che non sia così tanto interessante come possa sembrare. Questa è l'opinione di alcuni commercialisti.
Sono comunque costi che vanno in amnmortamento e non deducibili immediatamente. E la rivalutazione è ai fini civilistici e non fiscale.
Beso
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dalla newletter FIMAA n. 39 del 15 aprile 2009 riporto questa sintesi redazionale dell'articolo citato, sperando che vi possa essere utile!

;)

Rivalutazione degli immobili alla luce della C.M.11/E/2009
La C.M. n. 11/E/2009, ha fornito i chiarimenti necessari sulla rivalutazione degli immobili. Per la prima volta si assiste ad una rivalutazione che pu ò essere eseguita solo in ambito civilistico, essendo il riconoscimento fiscale solo una facoltà.
Attraverso la rivalutazione «civilistica» si potranno ottenere i seguenti risultati:
1) riqualificare il rapporto con l'istituto bancario alla luce di un maggiore patrimonio netto che permetterà un
miglior accesso al credito. Al riguardo va comunque considerato che il maggior patrimonio netto non coincide con il saldo da rivalutazione posto che occorre rilevare la fiscalit à differita passiva che diminuisce l'incremento patrimoniale;
2) coprire perdite d'esercizio per le società di capitale senza far ricorso all'intervento dei soci;
3) equilibrare la situazione patrimoniale delle societ à di persone laddove i soci avessero eseguito prelevamenti eccedenti il patrimonio netto disponibile.
La rivalutazione degli immobili, è destinata alle imprese con un solo elemento di specificazione soggettiva: non potrà essere utilizzata dalle imprese che adottano gli I.A.S. Per quanto attiene ai beni che possono essere
rivalutati, l'articolo 15, comma 16, D.L. n. 185 del 2008 cita espressamente i beni immobili, escludendo «le aree edificabili e gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa».
Le aree edificabili devono considerarsi sempre escluse anche nell'ipotesi in cui esse siano iscritte nell'attivo
immobilizzato. Laddove sia rivalutato un immobile strumentale, la rivalutazione deve essere spezzata in due
tronconi: l'uno è il maggior valore del costruito da rivalutarsi al 3%, l'altro è il maggior valore del terreno da
rivalutarsi all'1,5%. L'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008, afferma che il saldo attivo della rivalutazione va
imputato al capitale sociale, ovvero in un'apposita riserva designata con riferimento alla presente norma di
rivalutazione, riserva che non pu ò essere utilizzata e che costituisce ai fini fiscali, una riserva in sospensione
d'imposta. La riserva ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2445 del Codice Civile. Il saldo attivo nella rivalutazione fiscale costituisce una riserva in sospensione d'imposta moderata nel senso che il presupposto per la tassazione dell'imponibile deriva non da tutti gli utilizzi della riserva, ma solo dalla sua attribuzione ai soci.
(Paolo Meneghetti,"Guida Contabilità & Bilancio", Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2009, n. 7 - Sintesi redazionale)
 
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Isabella Tafuro

Ospite
:? Maurizio tu hai capito qualcosa? E' un linguaggio assolutamente fiscale/Tributario, a una prima impressione rintengo che abbia ragione il mio Commercialista, vale a dire, aspettare perchè è un flop, ci sono state pochissime adesioni, Tu cosa ne pensi?
Ciao
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Maurizio tu hai capito qualcosa?

Ti ringrazio della fiducia, ma se non ci hai capito nulla tu che sei il nostro faro di competenza, pensa come posso stare io! :risata:
Scherzi a parte, fortunatamente non mi trovo ad affrontare nel concreto questa problematica, ma se lo facessi seguirei il consiglio del tuo commercialista ... in Italia, con la confusione normativa che c'è e con il rischio sempre presente di "marcia indietro" governativa, prima di fare un passo è sempre bene aspettare che la questione sia stata definitivamente chiarita e "stabilizzata"! :shock:

;)
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
L'aspetto civilistico è una rivalutazione fittizia, nel senso che chi ha in pancia degli immobili può effettuare a "basso costo" una rivalutazione che non ha effetti fiscali, ossia viene fatta solo per avere un bilancio più solido, per farsi bello con le banche insomma.
Ma quella che mi riferivo io è perchè poi si rivende!
Comunque non le sapevo ste cose me l'ha detto il commercialista :D
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
e' ufficiale, rivalutazione al 3% per immobili diversi dall'abitativo, rivalutazione all'1,50% per abitazioni, a parte il vincolo della rivendita per 5 anni, non mi sembra male
 

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