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Buongiorno a tutti, mi trovo nella stessa situazione dell'utente Clody e non ho ancora trovato riscontro ai miei dubbi.Non riesco a trovare nessuna risposta.
Ho un quesito da esporvi
Nel Gennaio del 2015 dovrei vendere un lotto di terreno edificabile in cui insiste un progetto approvato .
Allo stato attuale sul lotto di terreno , in base al progetto è già stato costruito un fabbricato grezzo senza le mura perimetrali;
il quesito è :
avendo già edificato il grezzo , potrei optare per la rivalutazione del terreno?
Cmq non penso di aver cambiato la natura del bene, perchè se dovessi vendere in questo momento con il fabbricato senza le mura perimetrali , dovrei pagare le plusvalenze come terreno edificabile in quanto l’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti sopra indicati (art. 2645-bis del codice civile,) si rileverebbe ancora come terreno edificabile la cui cessione genera sempre plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), seconda parte,de TUIR .
vedi risoluzione 23/E del 28 gennaio 2009 in allegato
Vi ringrazio
resto a vostra disposizione per ulteriori info.
Salve Devis 78 ti invio alcune mie ricerche :
ti allego un documento del CNN Notizie del 10 aprile 2007 , questo riguarda il caso
tu non opti per la rivalutazione.
nel senso in cui tu vuoi rivalutare il terreno con il fabbricato rustico senza le caratteristiche dettate dall'art. 2645 bis cc puoi farlo tranquillamente.
Ma non possono invece essere dedotti dalla plusvalenza gli oneri accessori e le spese incrementative sostenuti prima della data di rivalutazione del terreno (che, se non si effettua la rivalutazione, decurtano la plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR), ma ciò è coerente con la logica della rivalutazione e deriva dal fatto che il nuovo valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto del terreno - da contrapporre al prezzo di vendita - e "assorbe", azzerandolo, tutto ciò che è avvenuto prima.
Considera che gli errori in questa complessa materia si pagano a prezzo assurdamente caro perché i valori in gioco sono di regola assai elevati, perché l'Agenzia delle Entrate applica sanzioni (del resto previste dalla legge) altissime (dal 100 al 200 per cento), oltre agli interessi; perché, infine, l'Agenzia è solita controllare, uno per uno, tutti gli atti.
E, infatti, il contenzioso è molto elevato.
Concludo riportando, di seguito, i due stralci delle circolari nelle quali i principi che ho esposto sono riportati
Circolare 35/E/2004, par. 1 “Il valore "rideterminato" e' utilizzato ai fini della determinazione
delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso
dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del costo o valore di
acquisto. Tale valore non puo' essere incrementato degli oneri inerenti e,
quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e donazione”.
( Io ho rivalutato seguendo seguendo queste indicazioni.)
un saluto .
ps. controlla il documento allegato del CNN.
Quindi tu hai rivalutato il terreno edificabile e lo hai venduto come tale (dichiarando in atto che sullo stesso era presente un fabbricato in costruzione)?
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