Non buttarla a tarallucci e vino.
Si nega l'evidenza.
Tutto è capire l'evidenza
Io credo, ovviamente a mio dire e secondo il mio punto di vista personale, che tutti avete detto cose giuste finchè volutamente per punto preso avete iniziato ad estremizzare .
Possesso, detenzione uso etc come articoli del codice civile, escamotage e deterrenti quali penali per ritardata consegna o somme lasciate a deposito.
Tutto esistente e contemplato
Premesso che quanto è stato previsto da un preliminare di compravendita, che pur non essendo un atto traslativo sottoscrivendolo vincola le parti al rispetto delle obbligazioni assunte, nulla vieta un successivo accordo che modifica il precedente. (questo qualcuno l'ha già postato)
L'atto definitivo di compravendita è il punto di arrivo ed è quello che concretizza tutte le promesse iniziali.
La consegna differita è contemplata, comunque è un accordo tra le parti come paradossalmente lo può essere una somma di denaro che può essere versata e quietanzata in un successivo momento rispetto alla data del rogito.
Seguendo la logica più diffusa vige il detto "tu dare i soldi io dare cammello" anche se un minimo di tolleranza può essere concessa riferito alla consegna materiale dell'immobile (deve prevalere il buon senso soprattutto se chi vende e deve consegnare l'immobile stà perfezionando un altro acquisto) ...
Girando la frittata è lo stesso concetto del venditore che ha venduto e parte del saldo prezzo dovuto gli sarà bonificato dalla banca al momento del consolidameto d'ipoteca (per legge dopo l'11mo giorno, di fatto almeno venti giorni a seconda della celerità del Notaio nel comunicare in conservatoria e successivamente a riportare a consolidamento avvenuto la successiva relazione in banca )
il tutto accontentandosi di un pezzo di carta quale un ordine irrevocabile di bomifico a suo favore ... quindi il cammello prima non te lo dò.
(ps.per quale motivo io venditore devo assecondare le precauzioni a volte incomprensibili della banca in caso io venditore fallissi prima che l'ipoteca si sia consolidata come per legge ..... mi piacerebbe capire cosa accadrebbe se nello stesso frangente fallisca l'acquirente e soprattutto cosa io venditore riuscirei ad ottenere con quel pezzo di carta
.... (non conosco precedenti a riguardo ma la cosa mi incuriosisce e mi piacerebbe conoscerla)
Ogni caso va analizzato a se e deve prevalere una certa elasticità a seconda dell'operazione specifica.
Esasperando paranoicamente le situazioni la cosa migliore sarebbe effettuare il rogito direttamente nell'abitazione, soggiornarci acquirente e venditore Notaio compreso finchè l'incaricato del notaio trascriva l'atto e il venditore si accerti che la somma sia stata oltre che versata sul conto, trascorso il tempo tecnico diventi disponibile anche se assegni circolari (visto mai fossero falsi) .....
Ps. poi esistono le truffe, come esistono le responsabilità sia civili che penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci in atto (della serie l'immobile è libero quando non lo è)
che dire ......
Vabbè Vado mangiare una pizza.
come la fanno la pizza in Brianza?