Un mio cliente ha locato da anni un immobile uso ufficio fronte strada, ora l'inquilino chiede la sostituzione di un vetro rotto di una vetrina, nessuno dei due è assicurato sui cristali, chi deve pagare la sostituzione
In merito al quesito proposto, è difficile poter dare una risposta esauriente e precisa sulla base delle informazioni offerte e senza potere esaminare il contratto a destinazione commerciale a cui fa riferimento. Qual è la causa che ha determinato la rottura della vetrina? Shock termico, urto accidentale, atto vandalico? Che cosa prevede lo statuto locativo riguardo la suddivisione delle spese di manutenzione dell’immobile? E’ richiamata qualche tabella analitica di ripartizione delle spese a carico di un soggetto piuttosto che di un altro? Sono presenti deroghe al criterio normativo codicistico?
Se le parti non hanno stabilito alcunché al riguardo, occorre riferirsi al codice civile (l’art. 9 della legge n°392/1978 non si occupa di sostituzione di vetri) e per il codice civile l’onere di “chi paga cosa” non dipende da cosa bisogna sostituire (un vetro, una serratura, un galleggiante), ma dipende dalla causa che ne rende necessaria la sostituzione e conseguente relativa attribuzione completa al conduttore o al locatore a seconda dei casi previsti dagli artt. 1576 e 1609 cod. civ.
Il nostro codice contiene poche disposizioni in materia di spese, in quanto, al momento della sua entrata in vigore (1942), le stesse costituivano un accessorio di poco conto sul rapporto locativo (di lunga durata) instauratosi tra le parti. Se il motivo della riparazione (in tal caso sostituzione) è dovuta a causa non imputabile al conduttore, l’onere della spesa rimane a carico del locatore: il conduttore, ai sensi dei sopracitati articoli, paga solo le piccole riparazioni causati dall’uso, oltre ovviamente ciò che rompe per sua negligenza o dolo, ma non risponde per danni causati da vetustà o caso fortuito (qualunque caso non dipendente dalla volontà del conduttore: ad es. furto) o forza maggiore: tali riparazioni, salvo che gli usi locali presso la Camera di Commercio, in genere richiamati in contratto, prevedano diversamente, sono, a norma dell’art. 1576, a carico del locatore.
Concludendo: se il conduttore, in caso di contenzioso, riesce a provare che il vetro in questione si è rotto per cause non dipendenti dall’utilizzo del bene (magari facendosi rilasciare da parte dell’artigiano che farà l’intervento manutentivo, o ancora meglio, da un perito, una dichiarazione in cui dichiara essere danno causato da vetustà ovvero caso fortuito), fatta salva diversa previsione contrattuale, la spesa relativa alla sostituzione del vetro dell’ufficio spetta al locatore; in caso contrario, non potrà che essere posta a carico del conduttore.