elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non mi stupisco: ma non credo esista la regola. Usi, consuetudini ecc fanno il paio con il buonsenso.
Presumo che quel locatore abbia ritenuto di tenersi buono l'inquilino, ed ha fatto bene. Ma da quando il locatore si fa carico delle effrazioni e furti nei locali affittati?
a me risulta che dovrebbe essere la regola, ma non trovo riferimenti
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Intendevo dire che le regole che tu citi, cioè il c.c. non scendono mai nel dettaglio: quindi l'applicazione è lasciata alla interpretazione o al vaglio del giudice..

Ad es. l'art. 1576 e 1588


Dispositivo dell'art. 1576 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione I - Disposizioni generali

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte leriparazioni necessarie [1583] (1), eccettuate quelle dipiccola manutenzione che sono a carico del conduttore[1609, 1621, 2153, 2764] (2).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (3) sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore [1609, 1621, 2153, 2764] (4)

Dispositivo dell'art. 1588 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione I - Disposizioni generali
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1) [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss.,1256 ss., 2281] (2).
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone (3) che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa [1592 2, 1594] (4).
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Intendevo dire che le regole che tu citi, cioè il c.c. non scendono mai nel dettaglio: quindi l'applicazione è lasciata alla interpretazione o al vaglio del giudice..

Ad es. l'art. 1576 e 1588


Dispositivo dell'art. 1576 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione I - Disposizioni generali

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte leriparazioni necessarie [1583] (1), eccettuate quelle dipiccola manutenzione che sono a carico del conduttore[1609, 1621, 2153, 2764] (2).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (3) sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore [1609, 1621, 2153, 2764] (4)

Dispositivo dell'art. 1588 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione I - Disposizioni generali
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1) [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss.,1256 ss., 2281] (2).
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone (3) che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa [1592 2, 1594] (4).

La cosa comica è che tu debba scrivere certe cose ad agenti immobiliari che dovrebbero saperlo a memoria perché elementi essenziali della loro professionalità.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Un mio cliente ha locato da anni un immobile uso ufficio fronte strada, ora l'inquilino chiede la sostituzione di un vetro rotto di una vetrina, nessuno dei due è assicurato sui cristali, chi deve pagare la sostituzione


In merito al quesito proposto, è difficile poter dare una risposta esauriente e precisa sulla base delle informazioni offerte e senza potere esaminare il contratto a destinazione commerciale a cui fa riferimento. Qual è la causa che ha determinato la rottura della vetrina? Shock termico, urto accidentale, atto vandalico? Che cosa prevede lo statuto locativo riguardo la suddivisione delle spese di manutenzione dell’immobile? E’ richiamata qualche tabella analitica di ripartizione delle spese a carico di un soggetto piuttosto che di un altro? Sono presenti deroghe al criterio normativo codicistico?

Se le parti non hanno stabilito alcunché al riguardo, occorre riferirsi al codice civile (l’art. 9 della legge n°392/1978 non si occupa di sostituzione di vetri) e per il codice civile l’onere di “chi paga cosa” non dipende da cosa bisogna sostituire (un vetro, una serratura, un galleggiante), ma dipende dalla causa che ne rende necessaria la sostituzione e conseguente relativa attribuzione completa al conduttore o al locatore a seconda dei casi previsti dagli artt. 1576 e 1609 cod. civ.

Il nostro codice contiene poche disposizioni in materia di spese, in quanto, al momento della sua entrata in vigore (1942), le stesse costituivano un accessorio di poco conto sul rapporto locativo (di lunga durata) instauratosi tra le parti. Se il motivo della riparazione (in tal caso sostituzione) è dovuta a causa non imputabile al conduttore, l’onere della spesa rimane a carico del locatore: il conduttore, ai sensi dei sopracitati articoli, paga solo le piccole riparazioni causati dall’uso, oltre ovviamente ciò che rompe per sua negligenza o dolo, ma non risponde per danni causati da vetustà o caso fortuito (qualunque caso non dipendente dalla volontà del conduttore: ad es. furto) o forza maggiore: tali riparazioni, salvo che gli usi locali presso la Camera di Commercio, in genere richiamati in contratto, prevedano diversamente, sono, a norma dell’art. 1576, a carico del locatore.

Concludendo: se il conduttore, in caso di contenzioso, riesce a provare che il vetro in questione si è rotto per cause non dipendenti dall’utilizzo del bene (magari facendosi rilasciare da parte dell’artigiano che farà l’intervento manutentivo, o ancora meglio, da un perito, una dichiarazione in cui dichiara essere danno causato da vetustà ovvero caso fortuito), fatta salva diversa previsione contrattuale, la spesa relativa alla sostituzione del vetro dell’ufficio spetta al locatore; in caso contrario, non potrà che essere posta a carico del conduttore.
 
Ultima modifica:
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Concludendo: se il conduttore, in caso di contenzioso, riesce a provare che la vetrina in questione si è rotta per cause non dipendenti dall’utilizzo del bene (magari facendosi rilasciare da parte dell’artigiano che farà l’intervento manutentivo, o ancora meglio, da un perito, una dichiarazione in cui dichiara essere danno causato da vetustà ovvero caso fortuito), fatta salva diversa previsione contrattuale, la spesa relativa alla sostituzione della vetrina dell’ufficio spetta al locatore; in caso contrario, non potrà che essere posta a carico del conduttore.

Questo si che si chiama arrampicarsi sui vetri
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
le cause della rottura non è stato possibile evidenziarle, per gli usi e consuetudini, di una cosa data in consegna da utilizzare sana, e me la devi ritornare tale, il buon senso ho ritenuto consigliare al locatario di fare fitti fitti 50%, e la risposta è stata positiva, ora devo affrontare il locatore?, ecco il motivo del mio post, cerco un supporto a tale mia decisione presa, se era supportata anche dal ns. forum
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non mi stupisco: ma non credo esista la regola. Usi, consuetudini ecc fanno il paio con il buonsenso.
Presumo che quel locatore abbia ritenuto di tenersi buono l'inquilino, ed ha fatto bene. Ma da quando il locatore si fa carico delle effrazioni e furti nei locali affittati?

Mi dispiace che proprio tu mi risponda in modo così superficiale, per la cronaca, ho detto che bisogna valutare la causa della rottura, nel mio caso comunque il locatore é un Ente pubblico ed è risaputo che in genere è l'inquilino che si arrangia alle riparazioni anche che non gli competono, vuoi per le lungaggini o vuoi perché si sentono onnipotenti. Figurati se l'Ente si mette gratuitamente alla riparazione dei danni degli altri.
La mia ipotesi è che esistesse una assicurazione sul fabbricato che coprisse da quel tipo di danno.
 

Key

Membro Attivo
Professionista
Dipende cosa e'stato scritto nel verbale di consegna del licale o nel contratto stesso.
Se e'stato scritto nel contratto locale dotato di vetrina con vetro tipo visarm,spessore tot mm,etc,ed il conduttore non l'ha sostituito,lo stesso puo'affermare che trattasi di proprieta'del locatore.
Se il vetro si e'rotto per sbalzo termico e non per atto doloso,ed il vetraio lo perizia,il conduttore puo'pretendere la sostituzione a carico del locatore.
 

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