Grazie penny per le precisazioni legali: non mi pare, da una veloce lettura della discussione, che tutti ne abbiano colto il senso.
E mi pare pure che non sia stato citato l'essenziale tecnico-legale:
DM 37/2008: art 6 comma 3:
A chana consiglierei quindi di far riferimento al suddetto comma
Premesso che la sicurezza non ha prezzo, non riesco a capire perchè questa affermazione di "adeguatezza", che è condizione necessaria e sufficiente, e già presente anche nella L. 46/90, sia così spesso ignorata ed osteggiata.
Chiedo invece a Limpida e Penny la conferma che la DI.RE. debba essere rilasciata da un professionista diverso da quello normalmente abilitato a rilasciare la DI.CO.: credo che nella pratica, l'elettricista ordinario, iscritto alla camera di commercio, ed autorizzato ad operare come installatore, sia in buona sostanza in possesso dei requisiti per rilasciare entrambe le tipologie di dichiarazione.
E mi pare pure che non sia stato citato l'essenziale tecnico-legale:
DM 37/2008: art 6 comma 3:
In questi casi non è prescritta la terra, la sostituzione dei fili ecc. Ovviamente sarà opportuno fare una frequente verifica del salvavita, che deve scattare: altrimenti va sostituito. Deve poi essere assicurato che non ci siano fili elettrici scoperti e meglio se le prese hanno la protezione contro inserimenti accidentali.3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
A chana consiglierei quindi di far riferimento al suddetto comma
Premesso che la sicurezza non ha prezzo, non riesco a capire perchè questa affermazione di "adeguatezza", che è condizione necessaria e sufficiente, e già presente anche nella L. 46/90, sia così spesso ignorata ed osteggiata.
Chiedo invece a Limpida e Penny la conferma che la DI.RE. debba essere rilasciata da un professionista diverso da quello normalmente abilitato a rilasciare la DI.CO.: credo che nella pratica, l'elettricista ordinario, iscritto alla camera di commercio, ed autorizzato ad operare come installatore, sia in buona sostanza in possesso dei requisiti per rilasciare entrambe le tipologie di dichiarazione.