Manola62, ho premesso anch'io che la sicurezza non ha prezzo. Ma se è sufficiente e ritenuta adeguata non è che dobbiamo fasciarci la testa giusto per prevenire, o essere già ingessati in previsione di una brutta caduta.
La discussione è quindi tutto sommato accademica:
pennylove ha chiarito alcuni aspetti legali legati alla responsabilità civile
io ho cercato di chiarire alcuni aspetti tecnici richiesti dalla legge, sia riguardo alle caratteristiche dell'impianto che degli abilitati a "fare" ed a "certificare", limitandomi agli impianti domestici di dimensioni tali da non richiedere progettazione.
Consentimi quindi di ricordare che quanto tu hai esposto più volte, mi limito ai post 21 e 22, eccede i requisiti di un impianto domestico per potenza uguale o inferiore a 6 KW e di superficie inferiore a 400 mq.
Per questi non è richiesto progetto da parte di un progettista.
Ed il professionista installatore/certificatore non necessariamente è laureato o diplomato (condizione
non necessaria e
non sufficiente), come potrai vedere dal testo commentato del decreto 37/08: può benissimo essere il titolare di azienda abilitata che ha maturato un sufficiente numero di anni alle dipendenze di una ditta del ramo.
Quanto allo strumento usato per le verifiche, immagino sia uno strumento che misura il grado di isolamento e la rigidità dielettrica presente ai morsetti dell'impianto: se si constata un basso isolamento (o addirittura che l'impianto tende a "scaricare" se sollecitato, significa che non offre garanzie):
E' equivalente della tenuta (alla pressione) per gli impianti gas, che ritengo molto più importante e pericolosa .
Per chi ha conseguito TITOLO O ATTESTATO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE, il periodo di inserimento aumenta da due a quattro anni CONSECUTIVI per gli
impianti delle lettere a), b), c), e), f), g) (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente
maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è
proporzionalmente maggiorato).
Rimane, invece, invariato il PERIODO DI TRE ANNI COME OPERAIO SPECIALIZZATO necessario per ottenere
l’abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo per cui si
richiede l’abilitazione. Tale periodo di tre anni è computato escludendo quello ai fini dell’apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato. Nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato.
Novità, invece per TITOLARI E SOCI DI IMPRESA E COLLABORATORI FAMIGLIARI, per costoro l’esperienza
idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da tre a sei anni per gli impianti delle lettere a), b),
c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) aumenta da tre a quattro anni.
COME NELLA L. 46/90 NON VIENE MENZIONATO IN NESSUN CASO L’OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI
SPECIFICO ESAME DI ABILITAZIONE O RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE.
Per Limpida, andando a memoria perchè sono nella pagina successiva, rispondo che la nostra amica che ci ha posto le domande, non dovrebbe scrivere che l'impianto non è a norma, sempre se è
adeguato nel senso sopraddetto.
Ma solo dichiarare che è adeguato secondo l'art. 6 del DM tal dei tali.
Tieni presente che la stessa situazione era già presente nella 46/90, e nessuno obbligava a rifare l'impianto nemmeno prima del DM 37: ribadisco questa convinzione, perchè è stata appunto oggetto di discussioni sia individuali che condominiali, e purtroppo sulla 46/90 e le varie messe a norma ci sono infiniti esempi di abusi da parte di amministratori poco professionali.
Anni fa su CDW ho dissertato a lungo con un professionista serio sul tema, il quale giustamente mi dimostrava ad esempio la pressoché totale inutilità della terra in presenza di salvavita, anzi in alcune situazioni anche potenzialmente fonte di pericolo. Le casistiche ipotizzabili sono così varie che ... appunto bisogna intanto non infilare le dita nelle prese o lasciare fili scoperti ....
Chi verifica il salvavita (interruttore automatico differenziale da 30 mA)? Chiunque sia diligente: è dotato di un tasto di test, che periodicamente (3 mesi?) dovrebbe essere premuto per constatare che scatti l'automatico.
Quanto al magnetotermico, meglio sia presente in aggiunta a quello intrinsecamente presente sul contatore. Per questi due requisiti accertare la presenza non richiede laurea: qualunque elettricista non solo lo sa vedere, pretende anche di trovarli prima di mettere mani all'impianto!